Con l’ordinanza n. 2885 del 9 febbraio 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lenoci, Rel. Bordon) offre un importante chiarimento sul perimetro applicativo dell’art. 88 del TUIR in materia di sopravvenienze attive derivanti dalla presunta insussistenza di passività.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva ritenuto imponibile una posta debitoria iscritta in bilancio a seguito di un conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale, assumendo che il mero decorso del tempo ne avesse determinato la trasformazione in componente positiva di reddito. La tesi erariale muoveva dall’idea che, una volta maturata la prescrizione quinquennale, la passività dovesse considerarsi cessata e quindi fiscalmente rilevante quale sopravvenienza attiva.
La Corte respinge l’impostazione, richiamando il principio secondo cui la sopravvenuta insussistenza di una passività si realizza solo quando il debito, effettivamente esistente al momento dell’iscrizione, venga meno per fatti sopravvenuti e tale venir meno acquisti carattere di certezza nell’esercizio di riferimento.
In questa prospettiva, la prescrizione non può essere presunta sulla base di elementi indiziari o del semplice mancato pagamento, ma deve risultare compiuta secondo il termine applicabile. Decisivo nel caso di specie il rilievo per cui il credito derivava da un contratto di appalto e non rientrava nelle ipotesi di prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., con conseguente applicazione del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Secondo i Giudici l’errore dell’Ufficio risiede dunque nell’aver postulato la maturazione di una prescrizione quinquennale senza dimostrarne i presupposti, invertendo di fatto l’onere logico della prova: solo una volta accertata l’estinzione del diritto per prescrizione potrebbe porsi il tema della rinuncia ex art. 2937 c.c. o della rilevanza fiscale della liberazione dal debito.
La decisione valorizza inoltre la dimensione sostanziale del fenomeno reddituale, escludendo che la mancata documentazione di atti interruttivi o di ulteriori elementi probatori possa, di per sé, fondare la presunzione di estinzione del debito in assenza del decorso del termine legale.
Ne emerge una chiara presa di posizione contro letture meramente contabili dell’art. 88 t.u.i.r., che rischierebbero di trasformare il trascorrere del tempo in automatica fonte di imponibilità.
La pronuncia si colloca così nel solco di un orientamento che richiede un accertamento rigoroso del presupposto estintivo, riaffermando che la sopravvenienza attiva non coincide con una valutazione probabilistica di inesigibilità, ma con un fatto giuridico certo e compiuto.
