Società di comodo: la mancata presentazione di interpello disapplicativo non limita la tutela giurisdizionale del contribuente.

by AdminStudio

“In tema di società di comodo, l’interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente “ratione temporis”), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente, né comporta l’elisione della facoltà, per quest’ultimo, di superare la presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, assumendo all’uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all’interpello resa dalla Amministrazione – senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive – sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva”.

Questo principio, che appare per la verità abbastanza scontato, è stato comunque trasfuso in un principio di diritto (richiamato da Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28251) ribadito nella ordinanza n. 7157 (Pres. Luciotti, Rel. Grasso) del 17 marzo 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti una s.r.l. impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2010 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori imposte IRES, IRAP, IVA e altro, computate sul reddito imponibile minimo di cui all’art. 30 l. n. 724/94 e aveva richiesto la restituzione del credito IVA per effetto della non operatività della società nei tre anni precedenti 2008, 2009 e 2010. I gradi del giudizio risultavano sfavorevoli alla contribuente che adiva la Cassazione. In particolare la società lamentava come non sarebbe stata obbligata al previo interpello disapplicativo della norma di cui all’art. 30 l. n. 724/94, ma aveva diritto e facoltà di impugnare l’avviso di accertamento e fornire la prova contraria dell’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, preclusive dell’esercizio dell’attività di impresa e del raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

Come ricordato dalla Corte “il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato; l’affermazione, da parte del giudice di merito, dell’idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare siffatta ipotesi può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass., Sez. V, 16 maggio 2023, n. 13328).

I Giudici hanno quindi accolto con rinvio il ricorso chiarendo che la contribuente non era obbligata a proporre un interpello disapplicativo.

 

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