Si ingarbuglia la questione degli atti firmati da dirigenti dell’AE decaduti.

by Luca Mariotti

Nei giorni scorsi importanti organi di stampa (tra cui il Corriere della Sera) avevano dato la notizia di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che avrebbe dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia entrate  cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico, in base alla nota sentenza della Corte costituzionale 37/2015.

L’Agenzia delle Entrate aveva allora diffuso un comunicato nel quale precisava che “in riferimento ad alcune errate notizie di stampa” che la sentenza della CTP di Milano “non ha annullato l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37. La Commissione, nella sua decisione, ha invece rilevato la nullità dell’atto in quanto sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale, ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l’appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l’atto alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale)”

Abbiamo atteso di reperire in rete la Sentenza numero 3222/25/15, della 25.a sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Pres. Verniero, Relatore Ingino, per condividerla e commentarla assieme ai frequentatori del nostro sito. In effetti nella sentenza si dà atto che “la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, tale Capo Area A. D. per delega del Direttore Provinciale A. L., non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. n. 266 del 1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b)”. Tuttavia, da ciò che pare di capire dalla stringata motivazione, è proprio la vicenda sottoposta al Consiglio di Stato, da questo rinviata alla Consulta e culminata nella sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 che ha fatto propendere per la nullità dell’atto.

La lettura della sentenza, insomma, parrebbe smentire il comunicato dando piuttosto ragione alle “errate notizie di stampa”, Corriere per primo.

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