Si ha elusione attraverso l’acquisto di quote con successivo cambiamento della ragione e dell’oggetto sociale se ciò è il presupposto per godere di agevolazioni fiscali.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027 della Corte di Cassazione ci fornisce lo spunto per segnalare un caso di elusione “codificata”: nel testo infatti si menziona l’articolo 37-bis del DPR 600/73.

Il ricorso è presentato dal contribuente contro una sentenza del 2012 la Commissione Regionale Tributaria della Toscana che ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, si è giudicato legittimo l’atto d’accertamento, il quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’articolo 4 della legge 383 del 2001 che, al fine di favorire gli investimenti, prevede il beneficio della esclusione dalla imposizione del reddito d’impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei 5 anni precedenti.

Secondo il giudice di appello, infatti, il suddetto beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto della seguente operazione. A) acquisto da parte del contribuente, in data 19.12.2012 (congiuntamente ad altro soggetto, la cui posizione è stata definita tramite accordo ex articolo 39 L. 98/2011) dell’intero capitale di “S. snc” B) modifica della ragione sociale della società da ” S snc” in “I.M. sas di M.G.” C) modifica dell’oggetto sociale della società da “produzione, stiratura e rifinizione di capi di biancheria” a “attività di costruzione, acquisto, vendita, locazione e gestione di immobili”

L’intera operazione è stata ritenuta elusiva – in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni in parola – e come tale inopponibie ex art. 37bis del Dlgs 600/1973 alla Amministrazione Finanziaria.

Secondo il contribuente la sentenza di appello sarebbe stata viziata da erronea applicazione dell’art. 37 bis DPR 600/73 in quanto, a suo giudizio, è stato applicato ad un caso in cui manca l’indebito vantaggio fiscale. Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie non può aversi un indebito vantaggio poiché l’agevolazione fiscale è espressamente prevista dall’articolo 4 della legge 383 del 2001.

Ma secondo la Corte, lo schema elusivo è proprio quello di far risultare formalmente spettante un beneficio fiscale che sostanzialmente non spetterebbe, con una operazione societaria (che parrebbe riconducibile alla lettera b) del secondo comma della disposizione citata – n.d.r. -) posta in essere solo “allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti”.

 

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