Sgravio attivato dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza: l’Amministrazione deve essere condannata alle spese

by admintrib

L’amministrazione va condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 15 D.Lgs. 546/1992, qualora lo sgravio ed il rimborso siano successivi alla formale messa in mora (rimasta priva di effetti) e dunque sia stato necessario attivare il giudizio di ottemperanza. Ciò anche i provvedimenti richiesti siano emessi prima del deposito del ricorso stesso.

Nella Ordinanza 1° febbraio 2022, n. 2963 la Sezione filtro della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Crolla) riconosce questo principio evidenziando come sia circostanza pacifica che qualora l’Amministrazione Finanziaria si sia resa inadempiente nel rimborsare al contribuente delle somme indebitamente versate da quest’ultimo si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

La norma, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord.15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere Ric. 2020 n. 03921 sez. MT – ud. 14-12-2021 -3- appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019),

Nel caso di specie, il Giudice aveva ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza valorizzando il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che seppur a giudizio attivato aveva dato luogo ai provvedimenti richiesti. Ma per la Corte, la circostanza, se può rilevare ai fini dell’esclusione della condanna della condanna ex art. 96 c.p.c., non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese in quanto il sollecito pagamento avvenuto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza, preceduto dalla infruttuosa formale messa in mora, non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dagli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lvo 546/2012.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso del contribuente e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481