Sempre fiscalmente residente in Italia la persona fisica non iscritta all’A.I.R.E.

by admintrib

La sesta sezione della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1355 (Pres. Greco, Rel. Crolla) tratta il caso di un contribuente al quale nel giudizio di appello la CTR aveva riconosciuto di aver provato, superando le contrarie risultanze formali, di essere residente in Brasile dal 2007 con la conseguente invalidità delle contestazioni relative agli anni 2008, 2009 e 2010.

Sul punto la ricorrente Agenzia delle Entrate aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 del dPR 917/1986 e dell’art. 2700 cc in relazione all’art. 360 nr. 3) cpc. Si era sostenuto infatti che la CTR ha errato nel non riconoscere la soggettività fiscale italiana sino al 2011, anno di iscrizione all’AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di Torino .

Per la Sezione filtro il motivo è fondato.

Infatti l’art. 2 comma 2 DPR 917/86 stabilisce che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Secondo la Corte vengono allora individuati, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come si desume dall’utilizzo della congiunzione «o»: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.

Si ricorda poi come secondo la giurisprudenza della Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018).

La norma citata testualmente recita: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Quindi pare di poter dire che la regola formale vale fino al momento in cui non si dimostri che il dato fattuale riconduce il centro di affari o interessi, oppure la dimora abituale, in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. E’ quello che è accaduto per personaggi famosi (ricordiamo le vicende di Valentino Rossi o di Pavarotti, solo per fare degli esempi).

Non si capisce allora perché lo stesso principio non debba valere quando è favorevole al contribuente. La notazione sulla congiunzione “o”, dal punto di vista lessicale, non sta proprio in piedi, visto che le tre nozioni della norma sono tra loro alternative e se è dimostrato che il dato fattuale è diverso da quello formale si hanno gli effetti conseguenti. A vantaggio della Parte Pubblica ma anche del contrbuente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481