Sempre emendabile in giudizio l’errore dichiarativo in danno del contribuente.

by AdminStudio

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01), seguìta sul punto dal legislatore tributario che ha novellato il comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, a prescindere da qualsiasi dichiarazione integrativa in bonam partem, è sempre ammessa la contestazione in giudizio di riprese fiscali fondate su errori dichiarativi che abbiano inciso, a danno del contribuente, sull’ammontare del debito d’imposta (cfr. l’ultimo periodo del comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. citato, novellato dall’art. 5, comma 1, lett. a, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016)”.

Questo quanto ribadito con Ordinanza 7358 del 26 marzo 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Napolitano)

Nei fatti, il contribuente aveva dichiarato per l’anno d’imposta 2014 utili non percepiti per circa ventimila euro, salvo accorgersi dell’errore nel dicembre 2017 a seguito di un controllo contabile. In data 9 febbraio 2018 presentava quindi una dichiarazione integrativa per rettificare il proprio reddito, allegando la relativa documentazione bancaria a supporto dell’istanza di sgravio inoltrata all’Agenzia delle Entrate. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava comunque la cartella di pagamento per omesso versamento IRPEF, e i giudici di merito – sia in primo che in secondo grado – rigettavano le ragioni del contribuente. Lo stesso ricorreva dunque in Cassazione lamentando che la dichiarazione integrativa, presentata nel febbraio 2018 (e dunque entro il termine stabilito dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, richiamato dal comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) non fosse stata affatto considerata dalla C.T.R.

La Corte chiarisce che la dichiarazione integrativa del febbraio 2018 era stata presentata entro il termine di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 richiamato dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, nella formulazione risultante dal d.l. n. 193/2016, applicabile ratione temporis poiché i termini di accertamento per l’annualità 2014 scadevano il 31 dicembre 2019 e quindi erano ancora pendenti al momento della presentazione. Il fondamento sistematico della decisione si radica nel principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, più volte richiamata in motivazione: a prescindere dai termini per la dichiarazione integrativa, il contribuente può sempre opporsi in sede contenziosa alle riprese fiscali fondate su errori dichiarativi che abbiano inciso, a suo danno, sull’ammontare del debito d’imposta.

Questo principio, ormai stabilmente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 22701/2023), esprime una scelta di bilanciamento tra l’esigenza di certezza delle dichiarazioni fiscali e il rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., che impedirebbe di tassare redditi inesistenti.

La Cassazione cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché valuti nel merito la fondatezza della dichiarazione integrativa e la sua idoneità a neutralizzare la pretesa erariale.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481