Sanzioni tributarie non contestate. Il termine di prescrizione per la riscossione rimane quello breve previsto dalla norma tributaria. Non si applica la prescrizione decennale.

by Luca Mariotti

Su segnalazione dei nostri lettori torniamo indietro di qualche giorno per inserire sul sito una ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione del 4 marz0 2020, ovvero la n. 6117 (Pres. D’Ascola, Rel. Cosentino). La Corte respinge nello specifico un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di appello che aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito evidenziato in una cartella esattoriale emessa per sanzioni tributarie.

Nella motivazione si ricorda come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/16, hanno affermato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. La regola si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Da ciò consegue che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Per la verità nella motivazione si riferisce che la difesa dell’Agenzia aveva considerato tale precedente, sostenendo però che la sua portata è limitata all’affermazione che, in caso di sopravvenuta inoppugnabilità della cartella, non opera la conversione ex art. 2953 c.c. del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, nel termine ordinario decennale. Si era però argomentato, a contrario, che la sopravvenuta inoppugnabilità della cartella determinerebbe la trasformazione del termine di prescrizione dei crediti ivi confluiti da quello breve (eventualmente) previsto dalle rispettive discipline di settore in quello ordinario decennale “non per effetto della disposizione dettata dall’art.2953 c.c., bensì per effetto della novazione oggettiva e soggettiva conseguente all’iscrizione dei crediti a ruolo”.

Anche questa tesi viene respinta dalla Corte.

Si ricorda infatti che tale assunto è già stato espressamente disatteso con le sentenze nn. 31352/18 e 11335/19 che riguardavano sì dei crediti previdenziali, ma che vanno ritenute espressive di un principio di carattere generale. Infatti esse hanno chiarito, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, che il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione.

Pertanto, “in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione (nella specie, la prescrizione quinquennale ex art. 28 I. 689/81), invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno dall’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”.

Il ricorso viene quindi respinto nel contesto di una pronuncia molto ben argomentata e che è da ritenere importante alla luce del fatto che la lettura dell’Agenzia delle Entrate, esplicitata nelle difese, è relativamente nuova e viene affrontata per la prima volta dalla Corte di Cassazione in ambito di imposte e relative sanzioni.

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