Con ordinanza n. 37193 del 29 novembre 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Federici) ha espressamente chiarito come la disciplina dell’unitarietà dell’accertamento in capo alla società e ai soci (prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 218/1997) non possa applicarsi alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
Nei fatti l’Agenzia delle entrate chiedeva la cassazione della sentenza con la quale la CTR delle Marche, accogliendo l’appello di una contribuente e in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento, con cui alla contribuente stessa era stato rideterminato ai fini Irpef il reddito relativo all’anno d’imposta 2004. In particolare, l’atto impositivo era stato emesso all’esito della definizione dell’accertamento -con adesione-, che per il 2004 aveva attinto la S.r.l. (a ristretta base partecipativa) di cui la contribuente era socia. La CTP di Ancona aveva respinto le ragioni della contribuente. La CTR Marche aveva invece accolto l’appello, annullando il ricorso introduttivo: più precisamente il giudice regionale aveva ritenuto irrituale l’accertamento condotto nei confronti della contribuente, per violazione della disciplina prevista dall’art. 4 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Come ricordato dalla Corte l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 prevede che “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio”.
La Corte dunque, accolto il ricorso dell’Agenzia, ha precisato come, nel caso di specie, la denuncia di irritualità dell’accertamento elevata dal giudice d’appello non abbia tenuto conto che la menzionata disciplina afferisca, oltre che ai soggetti individuali esercenti un’impresa o una professione, le sole società di persone, tra cui non può annoverarsi la società di capitale a ristretta base partecipativa.
