Rottamazione quater con successivo pagamento (almeno della prima rata): il processo tributario si estingue.

by AdminStudio

La Sezione Tributaria Cassazione, con l’ordinanza n. 29574 del 7 novembre 2025 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Graziano), fa applicazione per la prima volta, come ricorda l’edizione di ieri del principale quotidiano economico nazionale, della disposizione interpretativa contenuta nell’articolo 12-bis del Dl 84/2025. In base a tale norma ai soli fini dell’estinzione del processo, è sufficiente che il contribuente abbia manifestato l’intenzione di rinunciare al giudizio nell’istanza di rottamazione quater e abbia effettuato il pagamento della prima o unica rata.

Nel caso specifico la rinuncia risultava essere stata regolarmente comunicata all’amministrazione finanziaria controricorrente.

Pertanto la Corte ritiene di dover dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità, posto che con l’art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell’art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L’intervento normativo, rammentano i Giudici di Legittimità, dà riscontro all’orientamento della Corte stessa, secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024).

La stessa disposizione è peraltro riportata nel disegno di legge di Bilancio 2026, nella parte riferita alla disciplina della rottamazione quinquies.

 

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