Ristretta base sociale e presunzione di distribuzione degli utili: finalmente un po’ di buonsenso.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione nella Ordinanza 08 luglio 2015, n. 14176 dà una lettura lievemente difforme dal “granitico” orientamento della giurisprudenza degli ultimi anni in tema di presunzione di distribuzione dei maggiori utili in società a ristretta base partecipativa. Orientamento che è stato più volte oggetto di critica nel nostro approfondimento.

In particolare abbiamo già detto che, correttamente impostata la catena presuntiva elaborata e utilizzata in molte sentenze diventa infatti, a nostro modesto avviso, la seguente. FATTO NOTO: “ristrettezza della base sociale”; FATTO IGNOTO: “esistenza nel caso specifico di un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci”; ULTERIORE PRESUNZIONE: “distribuzione degli utili non contabilizzati in ragione del vincolo predetto”.

Quindi in questo ragionamento, come correttamente ha rilevato la CTR Puglia n. 66/2007, c’è un doppio passaggio presuntivo.

In questo specifico giudizio la parte ricorrente, evidentemente ben assistita, si lamenta che la giudicante CTR abbia fondato la propria decisione sull’assunto che “in caso di accertamenti di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi”, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, senza prima avere chiarito (e nonostante le contrarie deduzioni e prove, offerte dalla parte contribuente nel primo grado di giudizio) se nella specie di causa effettivamente si vertesse in ipotesi di applicabilità della menzionata presunzione e cioè se sussistesse nella compagine sociale “quei vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente in questi casi caratterizza la gestione sociale”.

La Corte ammette in astratto il ragionamento presuntivo, chiarendo tuttavia che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la ristrettissima base sociale o familiare”, cioè il “fatto noto” alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità delle azioni e l’organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi a prender atto della inapplicabilità dell’art. 5, D.P.R. n. 917/1986 (cfr. Cass. n. 3254/2000, Cass. n. 2390/2000).

Non risultando nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice del merito abbia specificamente indagato circa la sussistenza del presupposto della ristrettezza della base azionaria o della natura familiare della Società, sicché non resta che concludere per la violazione dei principi (arg. ex art. 2727 cod.civ.) che presiedono all”utilizzo delle prove presuntive in giudizio.

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