Rimessa alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità di applicare retroattivamente il divieto di impugnare l’estratto di ruolo**

by admintrib

L’ordinanza interlocutoria n. 4526 del 11 febbraio 2022 della Sezione V della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di applicare retroattivamente l’art.12 del DPR 602/73, così come riformato dal DL 146/2021, che prevede che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possano essere impugnati, salvo che il contribuente dimostri

che il carico può:
– pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D Lgs. 50/2016;
– compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante attivazione delle procedure di blocco (per importi superiori a 5.000 euro);
– comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I giudici, nell’ordinanza, si soffermano sui motivi che hanno indotto le Sezioni Unite a prevedere la possibilità di ricorrere contro la cartella di pagamento in occasione dell’estratto di ruolo, nonché sulla presenza di orientamenti contrastanti in merito al dies a quo per il ricorso.

Nell’ordinanza si evidenziano inoltre sia gli aspetti di eventuale illegittimità costituzionale, specie sotto il profilo del diritto alla difesa, che i profili di contrasto rispetto all’art. 6 della CEDU sul giusto processo.

Il Collegio, in conclusione, “considerata la duplice chiave di lettura che può avere la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso alla luce dello jus superveniens e tenuto conto della particolare rilevanza dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili ricadute pure al di fuori del processo tributario, cioè nei processi civili e previdenziali aventi per oggetto cartelle relative ad entrate patrimoniali di natura extrafiscale (artt. 171824 e 29 del DLgs. n. 46 del 1999) – ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza”.

 

**= Per ulteriori approfondimenti sulla questione si rinvia al prossimo numero della nostra rivista

 

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