Rimborso spese della connessione internet ai lavoratori in smart working: è deducibile dall’IRES, ma rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente

by admintrib

Con risposta ad interpello n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in relazione alla rilevanza, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente e di deducibilità ai fini del reddito di impresa, del rimborso spese del costo della connessione internet corrisposto ai dipendenti in smart working.

Nei fatti l’Istante, una società tra professionisti, premettendo di essere intenzionata a dare avvio ad un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet”) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, chiedeva chiarimenti all’Ufficio in merito: a) alla rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e b) al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

In merito al primo dei quesiti posti, l’Agenzia, in ossequio al principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1, TUIR) in applicazione del quale “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile per il dipendente”, ha ricordato che anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 51).

Esistono, come precisato dall’Ufficio, alcune eccezioni, possono infatti essere esclusi da imposizione: quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc., cfr. circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326); le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario, sono escluse dalla base imponibile (es. rimborso interessi mutuo; canone locazione fabbricati, ecc., art 51, comma, 4 TUIR).

Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, perché riferibile all’interesse del datore di lavoro, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia, in relazione alla fattispecie in esame, ha osservato come il rimborso da parte del datore di lavoro non sia relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l’istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet. Peraltro, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, il costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare ai dipendenti, rileverà fiscalmente nei confronti di quest’ultimi.

Con riferimento ai profili IRES l’Ufficio ha invece precisato che i predetti rimborsi (nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita) siano in linea generale deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle “spese per prestazioni di lavoro”.

 

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