Rimborso iva spettante anche in caso di dichiarazione IVA omessa

by admintrib

Si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato l’Ordinanza 24 agosto 2022 n. 25211 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Gori). In questo caso il rimborso IVA era stato chiesto dal Curatore del fallimento di una società che aveva omesso alcune dichiarazioni annuali successive, impugnando il diniego di rimborso e ricorrendo in Cassazione dopo due sentenze di merito negative.

Nel caso specifico il credito si era formato in gran parte negli anni precedenti al periodo di imposta 2007 per il quale la dichiarazione annuale era stata omessa. Ricorrendone i presupposti, è stato esposto tramite la compilazione del quadro VR del modello di dichiarazione IVA 2011 per l’anno 2010 ed è stato chiesto a rimborso per l’importo di Euro 40.085,00, quale minore eccedenza detraibile risultante dalla medesima dichiarazione annuale e da quella dei due anni precedenti.

La Corte ricorda che l’art.30 comma 2 D.P.R. n.633/1972 prevede che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA annuale emerga un importo detraibile maggiore di quello a debito, il contribuente «ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell’attività».

Quanto alla modalità di ottenimento del rimborso, l’art.38 bis del medesimo d.P.R. dispone: «í rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della richiesta prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari al pericolo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione (…)»; infine, in attuazione della previsione da ultimo richiamata, a partire dal 1998 nei decreti ministeriali di approvazione del modello IVA annuale, è stato previsto un apposito modello, il c.d. “VR”, da utilizzare per attivare la procedura di rimborso emergente dalla dichiarazione annuale.

La Corte sottolinea il fatto che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, la formale richiesta di rimborso (e quindi anche la mera esposizione del credito) in dichiarazione annuale è solo un presupposto per l’esigibilità del credito e che l’esigibilità è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. 15 maggio 2015 n.9941; Cass. 1 ottobre 2014 n.20678; Cass. 16 maggio 2012, n.7684).

Per i Giudici di Legittimità la sentenza della CTR non dà alcuna evidenza del fatto alla base delle riprese, né sono evincibili i riferimenti giurisprudenziali cui si richiama in modo molto generico ed incorre pertanto nei vizi denunciati dalla ricorrente, incluso quello per motivazione al di sotto del minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Inoltre, benché la circostanza dell’omessa dichiarazione possa considerarsi incontestata, nel caso di specie non è certo il momento in cui è sorto il credito oggetto dì istanza di rimborso, indicato genericamente in ricorso solo come in gran parte sorto «negli anni precedenti al periodo di imposta 2007».

E’ pertanto è necessario anche un accertamento in fatto da parte del giudice del rinvio, per verificare se, al momento della presentazione della domanda di rimborso, era o non era trascorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui le singole porzioni del credito sono sorte.

 

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