Rimborso della deduzione analitica Irap da Ires: la compensazione in F24 equivale al pagamento e dà quindi diritto al rimborso al pari di esso.

by AdminStudio

“Ai fini dell’art. 2. l. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l’art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del “versamento” sibbene a quello del “pagamento””.

Questo il principio di diritto affermato con ordinanza n. 10436 (Pres. Crucitti, Rel. Crivelli) del 22 aprile 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti una s.r.l. presentava istanza di rimborso a seguito del riconoscimento in virtù dell’art. 2, comma 1, l. n. 201/2011, del diritto alla deduzione dall’IRES delle somme pagate a titolo di IRAP relative alle spese per personale dipendente. Il rimborso era determinato calcolando non solo le somme effettivamente erogate nel 2008 quale saldo IRAP 2007, ma altresì quelle oggetto di compensazione con credito vantato per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, l. n. 296/2006, per € 1.100.000,00. L’Agenzia disconosceva, invece, il rimborso in relazione alle somme compensate. Gli esiti in CTP e in CTR risultavano favorevoli alla contribuente. L’Agenzia ricorreva dunque per cassazione.

Come noto l’art. 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che “A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e’ ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attivita’ produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

A sua volta l’art. 99, comma 1, TUIR, stabilisce che “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

Come ricordato dalla Corte “gli oneri deducibili (in quel caso si trattava di quelli previsti dall’art. 10 TUIR) “ non cessano di esser tali per il fatto di essere stati sostenuti in forma diversa dal pagamento di una somma di denaro, ed in particolare attraverso la compensazione del relativo debito con un credito del contribuente, fermo restando l’onere, posto a carico di quest’ultimo, di fornire la prova dell’entità dell’onere deducibile, sia con riguardo alla prestazione dedotta, sia con riguardo all’effettiva sussistenza, all’ammontare ed all’eventuale imponibilità del credito sacrificato per effetto della compensazione, e senza che assuma alcun rilievo la prova del mancato esborso di denaro” (Cass. n. 712/2007).

I Giudici, respinto il ricorso, hanno quindi evidenziato che: a) “la normazione primaria non fa alcun riferimento al “versamento”, ma semmai al “pagamento”, pertanto con piena compatibilità con la compensazione” ; b) “La necessità del materiale versamento risulta indicata solo nel riferito atto di normazione attuativa direttoriale, ovviamente non idoneo a derogare al disposto della norma, mentre va escluso che l’utilizzo dell’istituto della compensazione possa comportare la fruizione impropria di un doppio beneficio, visto che il credito compensato non era contestato e a fronte del suo utilizzo il contribuente non ha più a disposizione il titolo vantato verso l’amministrazione, la cui obbligazione così si estingue”.

 

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