Ricorso tributario per Cassazione notificato a mano all’Ufficio: inammissibilità per omessa notifica.

by Luca Mariotti

La Corte di cassazione con la sentenza n. 25395 depositata il 1° dicembre 2014 chiarisce che le regole per la notifica del ricorso per Cassazione sono quelle del Codice di procedura civile sia per il contribuente che per l’Amministrazione.

Di conseguenza, il contribuente non può consegnare l’atto direttamente all’Ufficio, e l’Amministrazione non può avvalersi dei messi notificatori interni.

Nel caso specifico il ricorso per Cassazione era stato consegnato direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che aveva rilasciato la relativa ricevuta.

La Corte rileva come in tema di norifiche è sì prevista la notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” (articolo 16, terzo comma, D.Lgs. 546/92) per le notifiche degli atti del giudizio tributario. Tuttavia, a mente del secondo comma dell’articolo 62 D.Lgs. 546/92, “al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto

In proposito l’articolo 137 del Codice di procedura civile prevede che le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

Dalla lettura delle norme, discende che la consegna diretta del ricorso, a opera del ricorrente o del suo difensore, all’impiegato addetto all’ufficio non è prevista. Ne consegue che la diretta consegna di tale ricorso, ad opera del ricorrente o del suo difensore, all’impiegato addetto all’Ufficio esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito (che postula l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario) e, pertanto, deve considerarsi inesistente; dal che discende l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica.

La Cassazione ha poi ricordato che, analogamente, in un caso speculare, può essere rilevata l’inammissibilità anche per la notifica eseguita dall’ufficio con propri messi.

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