“ In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di rilassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione.”.
Lo afferma la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 29497 del 15 novembre 2024 (Pres. Stalla, Rel. Socci) la quale accoglie il ricorso della contribuente.
In dettaglio vengono considerati positivamente il secondo ed il terzo motivo con cui la ricorrente prospettava la violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte di Cassazione ricorda che già in passato ha costantemente ed innumerevoli volte ritenuto che: “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di rilassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 – 01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 – 01 e Sez. 5 -, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 – 01, e moltissime altre).
La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto non necessaria una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, ritenendo legittimo l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona (“sia stata adottata per il solo fatto che l’immobile si trova inserito in una microzona di riferimento, piuttosto che in un’altra”).
Anche in questo caso, come accade spesso negli ultimi tempi, va sottolineata la compensazione delle spese basata sulla novità della questione. Argomentazione che, stando alla motivazione, non sembra riflettere il fatto che i predetti principi siano stati affermati “costantemente e innumerevoli volte”. Viene al riguardo considerato il consolidamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della stessa legislazione in materia (anche a seguito dell’ intervento della Corte Costituzionale), solo dopo la proposizione del ricorso. Forse però le cause che hanno queste caratteristiche si possono anche definire prima delle pronunce (o almeno tentare di farlo)….