Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura Docfa. Obbligo di motivazione e limiti.

by Luca Mariotti

L’ordinanza 12425 del 21 maggio 2018 della VI Sezione della Corte di Cassazione    (Pres. e Rel. Iacobellis)  torna sul problema dell’obbligo di motivazione degli atti di rettifica di classamento catastale nel caso questo sia stato proposto a mezzo Docfa.

E lo fa ribadendo che il vincolo della motivazione dell’avviso di classamento viene soddisfatto mediante la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente non vengano disattesi dall’ufficio di modo che l’eventuale scostamento tra rendita proposta e rendita attribuita scaturisca solo da una differente valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.

In caso contrario, pertanto, la motivazione dovrà risultare maggiormente approfondita e rappresentare le difformità riscontrate per garantire al contribuente il totale esercizio del diritto di difesa, oltre a circoscrivere il perimetro del potenziale contenzioso.

Quindi viene ribadito un orientamento piuttosto consolidato il quale per la verità confligge in parte con un onere motivazionale generalizzato previsto dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) che richiama l’articolo 3 della Legge 241/90. Cioè la differente valutazione deve essere veramente basata sugli identici fatti, ma anche allora si dovrebbe probabilmente spiegare perché la valutazione operata dal contribuente o dal suo tecnico sia giudicata inappropriata. Il disposto del primo comma dell’articolo 7 citato recita infatti: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Ad esempio l’ordinanza 3394/2014, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, aveva prescritto che l’atto con cui l’amministrazione corregge di fatto il contribuente debba contenere un’adeguata motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando pertanto che l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente mediante la Docfa sia stata disattesa.

Nel caso specifico secondo i giudici di legittimità tali principi non sono risultati correttamente applicati dalla CTR laddove ha rigettato le censure in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, facendo riferimento alle risultanze di un verbale di sopralluogo, che tuttavia non sono state rappresentate all’interno dell’avviso di accertamento.

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