Residenza fiscale effettiva in Italia sì. Assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni no.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8196 del 22 aprile 2015 esamina un caso di residenza a fini fiscali in Italia da parte di una società di diritto USA.

Nel corso di una verifica generale presso delle S.p.a. italiane, la G.d.F. aveva reperito documentazione riconducibile a una società di formalmente avente sede a New York. Nelle indagini che seguivano si affermava il carattere fittizio della localizzazione della società negli USA.

A seguito del verbale relativo venivano emessi quattro avvisi di accertamento nei confronti della società aventi ad oggetto per gli anni dal 1997 al 2001.

Dopo un primo grado di giudizio favorevole alla Società la CTR ribaltava la sentenza e assoggettava ad IVA tutte le operazioni compiute, sul presupposto che trattandosi di un soggetto italiano da punto di vista fiscale l’imposta dovesse applicarsi all’intero volume di affari.

La Corte di Cassazione ha respinto tutte le eccezioni del contribuente sulla questione della residenza fittizia negli USA. In particolare ha evidenziato come la CTR abbia fondato la propria statuizione in ordine alla effettiva sede dell’amministrazione della contribuente su una pluralità di elementi sia di carattere documentale, quali, a titolo esemplificativo, l’esame della contabilità, dei documenti afferenti ai rapporti con fornitori e terzi, la documentazione bancaria, i verbali del CdA, rinvenuti in occasione dell’accesso effettuato dalla Guardia di Finanza e trasfusi nel pvc, sia delle dichiarazioni rese da terzi ai militari della Guardia di Finanza. In merito a queste ultime, tali dichiarazioni sono senz’altro ammissibili nel processo tributario e vi trovano ingresso come elementi indiziari che concorrono a formare il convinci mento del giudice nel complesso delle altre risultanze probatorie (Cass. 23397/2011).

Diverse sono state invece le conclusioni sull’applicazione dell’IVA a tutte le cessioni.

La Corte evidenzia come la CTR abbia infatti fatto discendere dall’accertata residenza fiscale in Italia della contribuente e dal fatto che verosimilmente in Italia si erano perfezionati i contratti di cessione assoggettamento ad Iva di tutte le cessioni effettuate nell’esercizio d’impresa in Italia.

Tale assunto appare in contrasto con gli artt. 7 ed 8 Dpr 633/72 in forza dei quali affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini Iva occorre che la cessione sia effettuata nel territorio dello Stato, ed il relativo criterio di collegamento è costituito dalla presenza dei bene nel territorio suddetto.

Quanto invece alle operazioni relativi agli scambi con l’estero, ai sensi dell’art. 8 Dpr 633/72, la disciplina è ispirata al principio di detassare i beni in uscita ed i servizi a questi connessi e di applicare l’Iva italiana in entrata.

A tali principi non risulta essersi ispirata la sentenza della CTR che ha erroneamente fondato l’imponibilità delle operazioni ai fini Iva sulla circostanza dell’ effettiva sede in Italia dell’impresa, omettendo di valutare la sussistenza del presupposto fondamentale dell’imponibilità ai fini Iva delle operazioni, vale a dire la presenza dei beni in Italia e la circostanza che detti beni ,ai sensi dell’art. 8 Dpr 633/72, non fossero oggetto di cessione a paesi extra-europei.

La sentenza della CTR viene dunque cassata in parte qua.

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