Con l’Ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1995 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lo Sardo, Rel. Romano) ha ribadito il principio per cui “la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4 tariffa – parte seconda, che assoggetta, in caso d’uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa” (Cass., Sez. Un., 7682/2023, cit., cui agg. Cass. 16254/2024).
Nei fatti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in accoglimento dell’appello di un contribuente annullava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la registrazione di un decreto ingiuntivo e del riconoscimento di debito ivi enunciato. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 22, 37 d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 8, lett. b), e 3 tariffa – parte prima allegata al medesimo d.P.R. e ritenendo invece di aver correttamente applicato l’imposta di registro sull’atto di riconoscimento di debito enunciato nel decreto ingiuntivo nella misura dell’1% dell’importo oggetto di riconoscimento.
Come ricordato dalla Corte la questione del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito è stata risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7682/2023), a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un’espressa previsione, da parte del d.P.R. n. 131/1986, del trattamento della ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro.
Nell’occasione le Sezioni Unite hanno dato preferenza all’orientamento secondo cui “alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente” (Cass. 1132/2009), “deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l’art. 9 tariffa – parte prima, né l’art. 3 tariffa – parte prima, ma l’art. 4 della tariffa – parte seconda, secondo cui sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (Cass. 15268/2018; 481/2018).
La Corte ha quindi respinto il ricorso dell’Ufficio riconoscendo come a tali principi si fosse conformata la sentenza impugnata.
