Recupero di ammortamenti annuali fiscalmente non deducibili: il termine di decadenza per l’accertamento si computa dal primo anno di iscrizione a bilancio.

by Luca Mariotti

In una giornata nella quale non abbiamo reperito pronunce recentissime di qualche interesse, ci preme tornare indietro di qualche settimana per segnalare e commentare una interessante sentenza segnalata ieri dal principale quotidiano economico nazionale.

Si tratta della Sentenza 24 aprile 2018 n. 9993 della Sezione Tributaria (Pres. Cappabianca, Rel. Dell’Orfano).

Il tema è il recupero a tassazione di una quota annuale di ammortamento di un diritto di concessione d’uso ottenuto da una SpA per la durata di 29 anni.

I Giudici di legittimità ricordano, a proposito dell’accertamento di quote di costi o di oneri a maturazione annuale, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 280/05 (indicata per errore col n. 80 – ndr-), da cui è derivata l’adozione della vigente disciplina in tema di decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo, ha ribadito (cfr., anche Corte Cost. ord. 352/04) che, nella prospettiva di cui all’art. 24 Cost., è conforme a Costituzione, e va ricercata dall’interprete, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto all’azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati ed ha nel contempo, a tal fine, rilevato la congruità del termine, sancito dall’art. 43, comma 1, d.p.r. 600/1973, al quale, in forza del 330/1994, va corrispondentemente rapportato l’obbligo di conservare i documenti allegati alla dichiarazione.

Ne discende che, in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio, venendosi, altrimenti, a violare lo stesso dictum di Corte Cost. 280/05; è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa.

In questo senso anche Cass. 3304/99 secondo la quale, se è pur vero che ogni esercizio è autonomo, la rettifica della quota d’ammortamento non è più possibile qualora non dipenda da erroneità della sua determinazione (perché superiore a quanto inizialmente previsto, o malamente calcolata) e erroneamente l’Ufficio non abbia mai proceduto al disconoscimento dell’iscrizione nel bilancio del costo da ammortizzare negli anni successivi.

Applicando tali principi al caso in esame, se ne desume che, essendo stata effettuata l’iscrizione in bilancio del diritto di concessione d’uso nel 1998 ed essendo state dedotte le quote di ammortamento negli anni successivi fino al 2007, che è l’anno oggetto di contestazione, era di conseguenza precluso all’Ufficio rettificare nel 2011 (anno di notifica dell’accertamento per l’esercizio 2007) le quote di ammortamento deducibili nei successivi esercizi, non ricorrendo affatto nella fattispecie un’ipotesi di errato calcolo, come invece affermato dalla CTR, ed essendo stata effettuata la rettifica del criterio di iscrizione del valore di bilancio in oggetto oltre i termini di decadenza sanciti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

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