Il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 5 DLgs. 10 marzo 2000 n. 74, comincia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. E’ daltronde lo stesso art. 5 del DLgs. 74 del 2000 che al secondo comma prevede “Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.
Lo afferma la Sentenza della Cassazione Penale n. 17120 del 24 aprile 2015, giungendo peraltro a una diversa conclusione rispetto a quella cui era pervenuta la Corte di appello. A giudizio di quest’ultima, infatti, la prescrizione decorre dal giorno dell’accertamento della violazione. Tale orientamento, non del tutto isolato per la verità, si fonda, a giudizio della Corte, sull’errata applicazione di una risalente e superata giurisprudenza maturata in un diverso contesto normativo, e cioé in applicazione dell’art. 21 comma 2 L. 7 gennaio 1929 n. 4 (norma abrogata dall’art. 13 DL 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516).
Con le nuove regole il verbale di constatazione o l’atto di accertamento della violazione determinano l’effetto di interrompere la prescrizione e non costituiscono più condizione di procedibilità dell’azione penale. Quindi l’azione della Procura è svincolata da tali atti propedeutici e il calcolo della prescrizione deve tenere conto di ciò.
Incidentalmente si menziona il fatto che, per l’omessa dichiarazione, la sanzione penale va da 1 a 3 anni. Pertanto il reato rientra tra quelli per i quali si applica la nuova causa di non punibilità per “tenuità del fatto”.