Reati tributari posti in essere nell’interesse di società: beni assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

by Luca Mariotti

La Sentenza della Corte di Cassazione 1° aprile 2016 n. 13232 fa ordine in relazione all’istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei casi in cui sia possibile il sequestro del profitto del reato in ambito societario.

Seondo la Corte, le Sezioni Unite, con la sentenza 30.1.2013 n. 10561, Gubert Rv. 258646, hanno affermato il principio che in ogni caso non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quando sia possibile il sequestro diretto finalizzato alla confisca di danaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario. Il giudice che disporrà il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dovrà, dunque, sempre motivare in ordine all’impossibilità del sequestro diretto del profitto di reato. Occorrerà prima verificare la percorribilità di tale strada per poi, con i limiti che hanno individuato le Sezioni Unite per quanto concerne l’aggressione dei beni societari, poter eventualmente percorrere, in via residuale, quella di cui all’art. 322 ter c.p.. L’impossibilità della confisca diretta, tuttavia, sempre secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 10561/2014 potrà essere tale anche solo in via transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, anche per evitare il rischio di possibili dispersioni di beni.

Se può dirsi corretta, alla stregua di tali considerazioni l’affermazione secondo cui non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari commessi da costoro a vantaggio della società, se non nella residuale ipotesi in cui sia possibile nei confronti della società il sequestro diretto del profitto del reato commesso, va ribadito che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sarà possibile qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica non costituisca un vero e proprio schermo fittizio.

Ne consegue che al di fuori di quest’ultima ipotesi è possibile procedere al sequestro ed alla confisca dei beni della persona giuridica laddove venga provato che ci si trovi davanti al profitto del reato, con le difficoltà che ciò comporta in quanto in materia di reati fiscali il profitto è solitamente costituito dal risparmio di spesa.

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