Reati tributari: l’accertamento induttivo rileva nella quantificazione delle soglie di punibilità.

by Luca Mariotti

“In tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rv. 250647; Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619)”. La terza sezione Penale della Corte di Cassazione richiama espressamente questo principio di diritto nella Sentenza 36491 depositata il 28 agosto 2019 (Pres. Sarno Rel. Di Stasi)

La Corte ricorda come sia stato già affermato da precedenti massime che in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonché ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 – dep. 06/02/2008, D’Amico).

Ancora, il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell’imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull’informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull’accertamento induttivo dell’imponibile operato dall’ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente.

In ambito penale però occorre che il giudice non si limiti a constatare l’esistenza di tali elementi, facendone apodittico richiamo, ma proceda a specifica, autonoma valutazione di essi comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999, dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694).

Nel caso specifico la Corte territoriale aveva offerto sul punto articolata motivazione, secondo la Cassazione. Tale motivazione era infatti basata su una autonoma valutazione delle risultanze dell’accertamento induttivo in relazione ad approfondito esame del materiale probatorio acquisito, risultando, conseguentemente, accertato il superamento della soglia di punibilità.

Rimane il fatto che una tipologia di accertamento che può essere basato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 39 DPR 600/73, su “dati e notizie comunque raccolti” e su presunzioni semplici dovrà poi trovare, a nostro modesto avviso, un allineamento convincente con le regole probatorie del giudizio penale dove deve sempre valere la presunzione di non colpevolezza e dove il rigore degli elementi fondanti della decisione è senza dubbio diverso.

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