La sentenza 18 marzo 2026, n. 10297 della terza sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Di Nicola, Rel. Mengoni) affronta, con affermazioni di principio destinate ad avere un impatto sistemico, il rapporto tra confisca (anche per equivalente) ex art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e regolare adempimento rateale del debito tributario, alla luce della recente riforma operata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Il caso prende le mosse da un procedimento esecutivo nel quale la condannata, ritenuta responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), aveva chiesto la revoca o, in subordine, la sospensione della confisca disposta con la sentenza di merito, deducendo l’avvenuta definizione agevolata del debito e la pendenza di un piano rateale regolarmente onorato.
Il Tribunale di Gela, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, ritenendo irrilevanti, in fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza, sia la definizione agevolata sia i pagamenti eseguiti, qualificati come tardivi e privi di spontaneità, nonché insuscettibili di incidere sulla misura reale già disposta.
La Corte di cassazione annulla l’ordinanza, affermando il principio di diritto secondo cui la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita qualora il debito tributario sia regolarmente in corso di estinzione mediante rateizzazione, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria.
Il percorso argomentativo della Corte si articola in tre snodi fondamentali: la qualificazione della confisca concretamente eseguita, l’individuazione del regime normativo applicabile (previgente o novellato) e la ricostruzione della funzione della confisca per equivalente in materia tributaria, alla luce delle Sezioni Unite.
Sul primo versante, la Cassazione qualifica la misura in esame come confisca per equivalente, nonostante il silenzio degli atti, valorizzando tre elementi: l’apprensione di una somma di denaro da un conto intestato alla persona fisica dell’imputata, e non alla ditta individuale; la distanza temporale tra le condotte contestate (anni d’imposta 2012‑2013) e il sequestro (2025); la stessa impossibilità, evidenziata dal giudice dell’esecuzione, di procedere a confisca diretta.
Tale premessa consente al Collegio di concentrare l’analisi sul comma 2 dell’art. 12‑bis, nella duplice versione: quella originaria, applicabile al momento del giudicato, e quella novellata dal d.lgs. 87/2024, entrata in vigore prima dell’esecuzione della confisca.
La «vecchia» formulazione prevedeva che «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
La «nuova regola applicabile», introdotta dal d.lgs. 87/2024, stabilisce invece che, salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti.
La Corte, consapevole del mutamento letterale – e della modifica della stessa rubrica dell’art. 12‑bis, da «Confisca» a «Sequestro e confisca» – sottolinea come il fulcro della disciplina rimanga la scelta legislativa di non sovrapporre, in modo irragionevole, la funzione recuperatoria dell’intervento penale al già avviato percorso di estinzione del debito in sede amministrativo‑tributaria.
In un primo passaggio, la sentenza valorizza l’orientamento tradizionale secondo cui la confisca per equivalente, specie in materia tributaria, costituisce una «forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», con connotati spiccatamente sanzionatori.
Muovendo da Sez. U, 25 ottobre 2005, Muci, e da Sez. U, 29 settembre 2022, Esposito, la Cassazione ribadisce che la misura aggredisce beni privi di nesso pertinenziale con il reato, ma di valore corrispondente al profitto, assumendo così una funzione pienamente afflittiva, soggetta alle garanzie di cui all’art. 25, comma 2, Cost. e all’art. 7 CEDU.
Se si accede a questa impostazione, la disciplina applicabile sarebbe quella previgente, più favorevole, che esclude l’operatività della confisca per la parte oggetto di impegno di pagamento, anche in presenza di sequestro.
La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito, in proposito, che la confisca (e il sequestro ad essa preordinato) può essere disposta nonostante l’accordo rateale, ma resta condizionata al mancato adempimento: la misura «non opera» finché il contribuente è in regola con i pagamenti, dovendo essere conservata solo a garanzia dell’esatto adempimento.
La sentenza in commento richiamava, in particolare, le pronunce che hanno interpretato in tal senso l’espressione «non opera», ritenendo la confisca adottabile ma non eseguibile fino all’eventuale inadempimento (tra le altre, D’Angela, Orsi, Benedetti, Castiglioni, Budino).
In un secondo, decisivo passaggio, la Corte si confronta con il più recente indirizzo delle Sezioni Unite (Massini, 2024), che ha accentuato la natura recuperatoria della confisca del profitto, anche per equivalente, evidenziando come la funzione sanzionatoria emerga solo quando la misura colpisce più di quanto effettivamente guadagnato o comunque beni non riconducibili, neppure in via di equivalenza, al vantaggio illecito.
Accogliendo tale impostazione, la Cassazione riconosce che, se prevale la dimensione recuperatoria, viene meno il vincolo all’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in senso punitivo, potendo quindi trovare ingresso il testo novellato del 2024, pur successivo al giudicato.
Ciò nondimeno – ed è il cuore innovativo della decisione – la Corte giunge alla medesima conclusione di ineseguibilità della confisca in pendenza di regolare rateizzazione, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 12‑bis, comma 2.
La chiave è una lettura costituzionalmente orientata della disposizione novellata: se, in assenza di pericolo concreto di dispersione, il sequestro finalizzato alla confisca «non è disposto» quando il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione regolare, risulterebbe irragionevole – alla luce dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) – consentire, nelle medesime condizioni, l’esecuzione di una confisca già disposta.
In altri termini, la ratio incentivante del pagamento, che permea il d.lgs. 87/2024 e trova espressione anche negli artt. 13 e 13‑bis d.lgs. 74/2000 (cause di non punibilità e attenuanti collegate all’integrale versamento del dovuto, con possibilità di sospensione del processo in caso di rateizzazione in corso), impone di estendere il limite alla «disposizione» del sequestro anche all’«esecuzione» della confisca già ordinata.
Da qui la riaffermazione, in chiave sistematica, dell’idea che la confisca «non opera» fintanto che il contribuente è in regola con il piano di estinzione del debito, principio che la Corte eleva a regola di diritto positivo anche nel nuovo contesto normativo.
La portata della decisione va oltre il caso concreto. Sul piano pratico, il giudice dell’esecuzione è chiamato a verificare, in sede di rinvio, l’effettività e la regolarità dei pagamenti rateali, con la conseguenza che la misura reale, pur legittimamente disposta, non potrà essere eseguita – o dovrà essere revocata se già parzialmente attuata – in presenza di un percorso di estinzione del debito conforme alle indicazioni dell’amministrazione finanziaria.
Sul piano sistematico, la sentenza consolida un modello di coordinamento tra diritto penale tributario e strumenti deflattivi‑definitori del contenzioso fiscale, nel quale la funzione recuperatoria assume ruolo centrale e condiziona l’operatività stessa degli strumenti ablatori penali.
Ne risulta un quadro nel quale la confisca per equivalente, pur mantenendo un nucleo sanzionatorio, è progressivamente ricondotta entro una logica di «neutralizzazione del vantaggio» che non tollera duplicazioni punitive rispetto al pagamento del dovuto, specie quando questo è frutto di procedure agevolate e di accordi formali con la pubblica amministrazione.
