Raddoppio dei termini: sufficiente l’obbligo di denuncia penale. Non necessita l’accertamento penale definitivo e non rileva la successiva archiviazione in sede penale.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione nella sentenza 15 maggio 2015, n. 9974 affronta la questione del raddoppio dei termini in rapporto alla rilevanza dei fatti contestati in rapporto al giudizio penale.

Le tesi su cui si basa la Corte sono quelle della Corte Costituzionale espresse nella sentenza 247/2011 e sintetizzabili come segue.

  1. Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale”.
  2. L’obbligo di denuncia “sorge anche ove sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti riservato all’autorità giudiziaria penale”;
  3. La lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
  4. Subordinare il raddoppio dei termini a un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato, “contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributario, evidenziato dall’ 20del DLgs n. 74 del 2000”.
  5. L’obbligo di denuncia opera quando si “sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita”;
  6. Il pubblico ufficiale “non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia ma deve presentarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall’ 361c.p. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia”;
  7. Sussiste “il dovere del Giudice tributario di vagliare autonomamente (o su richiesta del contribuente) la presenza dell’obbligo di denuncia”.

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