Con la Risoluzione n.82/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti over 15mila euro, relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi a terzi.
L’Ufficio, richiamando la circolare n.57/E/2009 ha spiegato che la funzione del visto di conformità è quella di attestare l’esecuzione dei controlli volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e quella dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Quindi essere in possesso dell’abilitazione che, in sostanza, attribuisce il compito del primo controllo sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, sulla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle informazioni contenute nelle stesse scritture contabili e sulla corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione, significa aver guadagnato la fiducia dell’Amministrazione fiscale, per natura preposta a tale tipo di attività. Pertanto, il professionista abilitato a legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di “autovalidarsi”, senza ricorrere ad altro professionista.