La CTP di Macerata nella prima sentenza dell’anno della Prima sezione (Pres. e Rel. Fazzini) si occupa di un atto di recupero del credito da ricerca e sviluppo nei confronti di una società.
Il recupero scaturiva sostanzialmente da delle mail rinvenute in un accesso breve nella sede in cui si parlava di doversi “inventare” un progetto di ricerca per poter sfruttare le novità introdotte dal D.L. n. 70 del 2011.
La società ricorreva dimostrando, anche attraverso dichiarazioni di terzi convergenti che l’attività di ricerca si era poi realmente svolta.
Per la Commissione, il ricorso è fondato, non potendosi ritenere provata la circostanza affermata dall’Ufficio, e posta alla base dell’accertamento, ossia che nessuna attività di ricerca è stata posta in essere. Si può dunque decidere la controversia su tale presupposto, in applicazonedel principio delle “ragione più liquida” (applicabile anche al processo tributario, ex multis Cass. 27580/18).
Va ricordato sul punto che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena operatività del principio della ragione più liquida tra le questioni di merito: l’art. 276, comma 2, c.p.c. impone al giudice di esaminare preventivamente le questioni pregiudiziali di rito e successivamente quelle di merito, mentre lo lascia libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene «più liquida» in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti. In sostanza se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Non vengono dunque ritenute rilevanti le prove documentali e le presunzioni ad esse riferibili, perché il fatto che la società abbia posto in essere l’attività prevista nel contratto è dimostrato la tutta la documentazione allegata dalla ricorrente, comprese le dichiarazioni sostitutive di notorietà – ammissibili e con valore indiziario nel procedimento tributario, posto che “Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale – preclusa dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 – ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall’Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell’art. 3 Cost. (ex multis Cass Sez. 5 -, Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021) – e la consulenza di parte prodotte”.
Dopo aver esaminato le varie dichiarazioni di professori che hanno collaborato al progetto e del personale che vi ha participato si conclude per la effettività delle attività svolte in relazione ai bonus fiscali per ricerca e sviluppo conseguiti.
