Presunzioni su prelevamenti e versamenti ex art. 32 DPR 600/73. Attenzione a controllare prima i dati contabili….

by Luca Mariotti

Alcune sentenze di merito degli organi della giurisdizione tributaria appaiono di una inesattezza talmente evidente da suscitare non poca perplessità. Fortunatamente nel caso specifico, almeno per tale profilo palesemente errato, il ricorso del contribuente è stato accolto in Cassazione.

Parliamo della sentenza 8 febbraio 2017 n. 3327 della V sezione (Pres. Cappabianca, Rel. Locatelli) che accoglie appunto uno specifico rilievo del contribuente fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 32 comma 1 n.2) e 7) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art.51 secondo comma n.2 e 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, 2214 cod.civ. , in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ.

Ciò nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, in riferimento agli accertamenti bancari relativi al periodo di imposta 2005, (dai quali risultavano versamenti per euro 46.500 e prelevamenti per euro 101.217 per complessivi maggiori ricavi presunti di euro 147.117) ha affermato il principio che per superare la presunzione legale derivanti dagli accertamenti bancari non è sufficiente dedurre l’avvenuta registrazione delle operazioni nel libro giornale.

Ovviamente invece la regola è ben diversa e, infatti, la Corte ha ritenuto fondato il motivo. A norma dell’art. 32 primo comma n.2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, infatti, i prelevamenti e gli accreditamenti risultanti dai conti correnti bancari costituiscono presunzione di maggiori ricavi alla preliminare condizione che essi “non risultino dalle scritture contabili”. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, la presunzione legale non opera qualora il contribuente dimostri di avere inserito i dati relativi a prelievi e versamenti nelle scritture contabili.

Con disposizione similare l’art. 51 comma secondo n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 stabilisce, in materia di Iva, che i dati degli accertamenti bancari sono posti a base delle rettifiche ai fini Iva se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione.

Il rilievo viene pertanto accolto dalla Corte.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481