L’ordinanza n. 22839 del 7 luglio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) si colloca nel solco della giurisprudenza che ribadisce la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità con riguardo alla valutazione delle presunzioni semplici e, più in generale, delle prove.
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una sentenza della Commissione regionale che aveva ritenuto non sufficientemente gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento e aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non assolto l’onere probatorio da parte dell’Ufficio.
Nel ricorso per cassazione l’Amministrazione denunciava, formalmente, la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., e il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà tendendo sostanzialmente ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ricorda, con richiamo ai propri arresti più recenti, che la valutazione della idoneità delle presunzioni a integrare prova ai sensi dell’art. 2729 c.c. – in termini di gravità, precisione e concordanza – è rimessa al giudice di merito, il quale gode di ampia discrezionalità nella scelta delle fonti del proprio convincimento. Il controllo di legittimità si arresta alla verifica che la motivazione non sia meramente apparente, contraddittoria in modo insanabile o incomprensibile; non è consentito alla parte trasformare il vizio di violazione di legge in una richiesta di “terzo grado di merito”, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice tributario.
L’ordinanza reputa quindi inammissibili le censure dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva ampiamente illustrato le ragioni per cui riteneva non sufficientemente dimostrata, sul piano presuntivo, la pretesa impositiva, e che tali ragioni, pur opinabili, rientrano nell’area di insindacabilità propria del giudizio di fatto. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile e l’Agenzia è condannata alle spese, con un effetto processualmente favorevole per il contribuente.
La decisione si inserisce nel più ampio quadro di restrizione del sindacato sulla motivazione, seguito alla riforma del 2012 dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che ha espunto il controllo sulla “insufficienza” motivazionale, limitandolo all’omesso esame di fatti decisivi.
Sul piano operativo, il precedente rafforza la linea difensiva dei contribuenti fondata sulla puntuale contestazione delle presunzioni: se il giudice di merito ritiene tali presunzioni non idonee, e motiva in modo non meramente stereotipato, la possibilità per l’Amministrazione di ribaltare l’esito in Cassazione è molto limitata. Ne discende l’importanza di costruire in primo e secondo grado un quadro probatorio che evidenzi lacune, contraddizioni o alternative plausibili rispetto alla lettura dell’Ufficio, così da fornire al giudice tributario argomenti “forti” per negare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
