Presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base: dev’essere ammessa la prova contraria del socio che non partecipa alla gestione.

by Luca Mariotti

Una ordinanza della Corte di Cassazione (Sesta Sezione, 9 luglio 2018, n. 18042, Pres. Iacobellis, Rel Conti) nel dichiarare inammissibile un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce un principio fondamentale negli accertamenti ai soci di società a ristretta base partecipativa.

I Giudici di Legittimità ricordano infatti che è corretta la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, ma che al tempo stesso rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. n. 6780/03; Cass. n. 7564/03; Cass. n. 16885/03; Cass. n. 18640/2008; Cass. n. 8954/13). Tale principio è inoltre stato completato dalla giurisprudenza, si rammenta ulteriormente, con la precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr. Cass. n. 1932/2016, Cass. n. 17461/2017, Cass. n. 26873/2016) attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Nel caso trattato dalla Corte, l’Agenzia ha sostanzialmente prospettato l’errore di diritto del giudice di merito per avere escluso la responsabilità del socio per la ripresa a tassazione conseguente ai redditi di partecipazione accertati nei confronti di società di capitali a ristretta base, tentando di confutare il ragionamento posto a base della decisione, snodatosi sulle circostanze che il contribuente svolgesse da tanti anni l’attività libero professionale di neuropsichiatra e che lo stesso non risultava essersi mai ingerito nella gestione della società impegnata nella ristorazione, invece finanziata unicamente in favore dell’altro socio e figlio.

La censura, pertanto, oltre a non risultare corretta quanto alla contestazione in diritto, tralascia di considerare la possibilità, riconosciuta dalla Corte, di andare esente da responsabilità in caso di dimostrazione dell’omessa gestione dell’attività da parte del socio di società a ristretta base.

Il ricorso viene dunque respinto con condanna alle spese di lite.

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