Prescrizione decennale dei crediti erariali solo per le sentenze definitive e non per i ruoli non impugnati.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11800 della VI Sezione (Pres. Amendola, Rel. Scoditti) depositata il 15 maggio 2018, ha rigettato il ricorso presentato da Equitalia Riscossione S.p.A., ritenendo lo stesso manifestamente infondato.

Secondo la tesi della ricorrente, si legge, a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento non può più farsi riferimento ai termini di prescrizione dei crediti portati nel ruolo ma all’ordinaria prescrizione decennale. Ciò sarebbe dimostrato anche dal riferimento alla stessa prescrizione decennale contenuto nell’art. 20, comma 6, d. Igs. n. 112 del 1999.

Come detto il motivo per la Corte è da ritenere manifestamente infondato.

Ed infatti la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397, la quale in motivazione dà conto delle ragioni di irrilevanza, ai fini del richiamato principio di diritto, proprio del disposto di cui all’art. 20, comma 6, d. Igs. n. 112 del 1999).

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