Preavviso di fermo amministrativo: la nullità di anche solo una delle cartelle a fondamento determina l’illegittimità dell’intero atto.

by Luca Mariotti

In tema di applicazione di misure cautelari da parte dell’agente della riscossione, uno dei dubbi più frequenti fra coloro che si ritrovano a dover impugnare l’atto propedeutico all’esecuzione esattoriale, è proprio quello relativo alla sorte che quest’ultimo andrebbe a subire laddove, in giudizio, venga accertata la nullità di una o più delle cartelle poste a fondamento dell’atto, ma non di tutte.

Capita spesso, infatti, che il preavviso di fermo amministrativo piuttosto che la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, contengano una serie innumerevole di cartelle di pagamento relative a tutte le pendenze debitorie che il contribuente, nel corso degli anni, ha accumulato nei confronti dei vari enti impositori.

Allo stesso modo, capita altrettanto di sovente che una, o più di una, delle cartelle elencate nell’atto possano risultare illegittime, perché mai notificate o, ancor più probabile, perché riconducibili ad un tributo per il quale il concessionario, alla data di emissione dell’atto, sia decaduto dal potere di riscuotere.

A tal riguardo, è doveroso ricordare infatti che le leggi che disciplinano l’accertamento, prima, e la riscossione, poi, dei tributi in genere, prevedono dei tempi ben definiti entro i quali è possibile esercitare il potere finalizzato al recupero  delle somme che il contribuente omette di dichiarare e/o versare, pena la decadenza.

Stante, quindi, il quadro appena esposto, ben potrebbe succedere che nel corso di una lite tributaria, qualora il difensore si ritrovi a chiedere la nullità di un provvedimento cautelare poiché “sorretto” da cartelle di pagamento illegittime,  i giudici finiscano per l’accertare l’illegittimità di una cartella ma, allo stesso tempo, la legittimità della o delle altre.

A questo punto, la domanda che sorge spontaneo farsi è la seguente: il preavviso di fermo (piuttosto che qualsiasi altra misura cautelare) che trova la propria legittimazione non in uno ma in diversi titoli esecutivi, conserva il proprio valore a seguito di una sentenza che dichiara nullo, o comunque illegittimo, anche solo uno dei titoli sulla base dei quali è stata avviata l’azione cautelare?

Ebbene, la risposta al nostro interrogativo ci è stata fornita in maniera molto efficace dalla commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 3958/35/2016, depositata il 6 maggio scorso.

Chiamati a giudicare su un caso simile a quello oggetto della nostra analisi, i giudici meneghini hanno fatto estrema chiarezza sulla questione, sdoganando il seguente principio di  diritto: “considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. nel caso in cui il contribuente invochi la nullità del provvedimento cautelare collegato a diverse cartelle esattoriali, l’invalidità di anche solo una delle cartelle, rende nullo l’atto nella sua interezza, a nulla rilevando la riconosciuta legittimità degli ulteriori atti posti a fondamento di quest’ultimo.

(Commento a cura del Dott. Daniele Brancale)

 

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