Plusvalenza da cessione di immobile con contratto di “sale and lease back”: legittimo suddividerla per tutta la durata del contratto

by admintrib

Nella Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29236 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Antezza) si tratta, tra l’altro, della corretta imputazione contabile e fiscale della plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back. L’Agenzia delle Entrate propendeva per la tassazione integrale nell’esercizio della vendita, quando invece la contribuente l’aveva imputata a tutto il periodo del contratto.

Già nell’inquadrare il contratto la Corte dà il segnale della propria lettura definendo il sale and lease back “come contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita)”.

Nel caso in esame, ricordano i Giudici, non è contestata la causa illecita del contratto, tantomeno la finalità elusiva di obblighi tributari con esso perseguita, sicché l’operazione deve ritenersi posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità d’impresa. La questione oggetto di esame riguarda nella specie solo ed esclusivamente le modalità di computo, a fini fiscali, del corrispettivo ricevuto dal venditore in seno a «leaseback» (per i profili di illiceità del «leaseback» se tale da sostanziarsi in un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto quindi ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio, si vedano altresì, ex plurimis: Cass. sez. 5, 27/04/2021, n. 11023, in motivazione; Cass. sez. 6-1, 07/08/2018, n. 20634, Rv. 6502002-01; Cass. sez. 1, 25/05/2018, n. 13305, Rv. 649159-01; Cass. sez. 2, 11/09/2017, n. 21042, Rv. 645552-01; Cass. sez. 1, 28/01/2015, n. 1625, Rv. 634838-01; Cass. sez. 3, 02/02/2006, n. 2285, Rv. 58691-01; Cass. sez. 3, 06/08/2004, n. 15178, Rv. 575914-01).

Partendo sostanzialmente delle stesse premesse, Cass. sez. 5, 15/07/2020, n. 15024, Rv. 658202-01, come peraltro già affermato da Cass. pen. n. 35294 del 2016, ha chiarito che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite, in base all’art. 2425 bis, comma 4, c.c., in funzione della durata del contratto di locazione (come statuito nella specie dalla sentenza impugnata).

Il T.U.I.R. non prevede espressamente nulla al riguardo, l’art. 86 di esso, difatti, dispone soltanto che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni le plusvalenze concorrono a formare il reddito in quote costanti non oltre il quarto anno successivo alla cessione, a condizione che il contribuente faccia questa scelta con la dichiarazione annuale, altrimenti la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’anno in cui è stata realizzata.

Tale disciplina, relativa alle plusvalenze patrimoniali da cessione di beni d’impresa, non è però applicabile, secondo la Corte, a quelle derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore. Il contratto di sale and lease back, infatti, ha una causa diversa dal contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un contratto unico, complesso con causa finanziaria non scomponibile nei suoi elementi, e le diverse modalità di iscrizione nel bilancio delle relative plusvalenze, in ossequio ai principi contabili internazionali, ne sono la prova (e la relativa conseguenza). La causa finanziaria del contratto impedisce difatti di assimilare (a fini fiscali) la somma ricevuta dal concedente al corrispettivo dell’acquirente, ed il fatto che il legislatore tributario non abbia disciplinato la specifica materia non può essere motivo per trarne la conseguenza dell’inapplicabilità ad esso della ripartizione pluriennale, anche a finì fiscali, della plusvalenza ottenuta con la cessione del bene, ben potendo valere l’esatto contrario. Tale criterio di imputazione – nel silenzio del legislatore fiscale ed in assenza di una specifica norma tributaria derogatoria dei principi generali di derivazione e di imputazione per competenza – è l’unico espressamente previsto e non v’è ragione alcuna per disattenderlo, visto che quando l’ha voluto il legislatore tributario ha espressamente rimodellato i corrispondenti istituti del diritto civile e commerciale.

Inoltre (cfr. Cass. sez. 5, n. 15024/2020 cit.) le modalità di contabilizzazione delle plusvalenze derivanti da contratto di sale and lease back sono stabilite dal principio contabile IAS 17 (International Accounting Standards) in vigore dal 1° gennaio 2005, e tutti i detti principi contabili sono ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (per un riferimento si veda il D.M. 1 aprile 2009, n. 48, art. 2, comma 2) nonché fatti propri dal Reg. (CE) 19/07/2002, n. 1606/2002 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di principi contabili internazionali), cui, a sua volta, fa riferimento l’art. 83, T.U.I.R. ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile. Sicché, sebbene tali principi non si applichino ai soggetti non IAS, è stato agevole osservare che non v’è motivo alcuno per disattendere principi generali non espressamente derogati dalla legislazione tributaria ed anzi tradotti in precisa norma di legge aderente alla sostanza del negozio (art. 2425 bis, comma 4, c.c.).

 

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