L’Ordinanza n. 10820 del 23 aprile 2026 della Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. De Rosa, Rel. Serrelli) affronta il tema della qualificazione e del momento impositivo della plusvalenza da cessione di azienda quando il cedente non è un imprenditore.
La vicenda nasce da un atto di donazione di azienda dal titolare al coniuge e alle tre figlie, tra cui la contribuente, che nello stesso contesto cede a titolo oneroso alla sorella la propria quota per 41.250 euro, con pagamento pattuito entro il 31 dicembre 2003, senza interessi e con quietanza rimessa alle contabili dei pagamenti. La plusvalenza non viene dichiarata e l’Agenzia notifica avviso di accertamento IRPEF 2003, fondato sull’atto notarile.
La Cassazione qualifica il reddito derivante dalla cessione come “reddito diverso” ex art. 67, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR, poiché la contribuente non ha mai esercitato l’azienda ceduta. Pur richiamando le modalità di determinazione proprie del reddito d’impresa, la Corte ribadisce che, per tali plusvalenze, quando rientrano tra i redditi diversi, il criterio impositivo è quello di cassa e non di competenza, con imponibilità legata all’effettivo incasso del corrispettivo.
Viene così precisata la distinzione tra momento di “realizzo” della plusvalenza (coincidente con la stipula del contratto e la nascita del credito) e momento della “percezione” del corrispettivo, che individua il periodo d’imposta di tassazione. L’orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza recente e consolida una lettura rigorosa del principio di cassa nell’ambito dei redditi diversi di natura finanziaria (Ordinanza del 26/12/2025, n. 34140, Ordinanza del 07/05/2025, n. 11955).
La CTR aveva ritenuto che la plusvalenza andasse comunque dichiarata nel 2003, applicando il criterio di competenza, e, pur evocando il principio di cassa, aveva posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare il mancato pagamento del prezzo entro il 31 dicembre 2003. La Cassazione, pur riconoscendo che l’accertamento dell’Ufficio si fonda su un meccanismo presuntivo legittimo – basato sulle pattuizioni dell’atto notarile, sull’assenza di dilazioni ulteriori e sulla mancata produzione di documentazione richiesta con questionario – afferma che, una volta ammesso il criterio di cassa, diventa decisivo verificare il momento effettivo dell’incasso. Tuttavia, la Corte conferma che, in presenza di una presunzione grave, precisa e concordante desunta dall’atto (termine “entro e non oltre” il 31 dicembre 2003, assenza di interessi, mancata allegazione di accordi modificativi o di prova del mancato pagamento), grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria del mancato o diverso incasso, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, ribadendo l’applicazione del criterio di cassa e censurando l’erronea qualificazione operata dal giudice regionale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà riesaminare la pretesa impositiva verificando, alla luce dei principi enunciati, se e quando il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, tenendo conto dell’onere probatorio gravante sulla contribuente.
