Plusvalenza da cessione di azienda con criterio di cassa quando il cedente non è imprenditore (“redditi diversi” art. 67 TUIR).

by AdminStudio

L’Ordinanza n. 10820 del 23 aprile 2026 della Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. De Rosa, Rel. Serrelli) affronta il tema della qualificazione e del momento impositivo della plusvalenza da cessione di azienda quando il cedente non è un imprenditore.

La vicenda nasce da un atto di donazione di azienda dal titolare al coniuge e alle tre figlie, tra cui la contribuente, che nello stesso contesto cede a titolo oneroso alla sorella la propria quota per 41.250 euro, con pagamento pattuito entro il 31 dicembre 2003, senza interessi e con quietanza rimessa alle contabili dei pagamenti. La plusvalenza non viene dichiarata e l’Agenzia notifica avviso di accertamento IRPEF 2003, fondato sull’atto notarile.

La Cassazione qualifica il reddito derivante dalla cessione come “reddito diverso” ex art. 67, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR, poiché la contribuente non ha mai esercitato l’azienda ceduta. Pur richiamando le modalità di determinazione proprie del reddito d’impresa, la Corte ribadisce che, per tali plusvalenze, quando rientrano tra i redditi diversi, il criterio impositivo è quello di cassa e non di competenza, con imponibilità legata all’effettivo incasso del corrispettivo.

Viene così precisata la distinzione tra momento di “realizzo” della plusvalenza (coincidente con la stipula del contratto e la nascita del credito) e momento della “percezione” del corrispettivo, che individua il periodo d’imposta di tassazione. L’orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza recente e consolida una lettura rigorosa del principio di cassa nell’ambito dei redditi diversi di natura finanziaria (Ordinanza del 26/12/2025, n. 34140, Ordinanza del 07/05/2025, n. 11955).

La CTR aveva ritenuto che la plusvalenza andasse comunque dichiarata nel 2003, applicando il criterio di competenza, e, pur evocando il principio di cassa, aveva posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare il mancato pagamento del prezzo entro il 31 dicembre 2003. La Cassazione, pur riconoscendo che l’accertamento dell’Ufficio si fonda su un meccanismo presuntivo legittimo – basato sulle pattuizioni dell’atto notarile, sull’assenza di dilazioni ulteriori e sulla mancata produzione di documentazione richiesta con questionario – afferma che, una volta ammesso il criterio di cassa, diventa decisivo verificare il momento effettivo dell’incasso. Tuttavia, la Corte conferma che, in presenza di una presunzione grave, precisa e concordante desunta dall’atto (termine “entro e non oltre” il 31 dicembre 2003, assenza di interessi, mancata allegazione di accordi modificativi o di prova del mancato pagamento), grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria del mancato o diverso incasso, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, ribadendo l’applicazione del criterio di cassa e censurando l’erronea qualificazione operata dal giudice regionale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà riesaminare la pretesa impositiva verificando, alla luce dei principi enunciati, se e quando il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, tenendo conto dell’onere probatorio gravante sulla contribuente.

 

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