Plusvalenza da accertare non col valore ma con il corrispettivo di cessione.

by Luca Mariotti

La Corte di cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 24054 depositata il 12 novembre 2014 afferma il principio per cui non è legittimo accertare una maggiore plusvalenza tassabile ad una società che ha ceduto un immobile con valore di mercato superiore a quello di vendita, sul solo presupposto di un valore più alto del prezzo risultante alla base del calcolo della plusvalenza

Questo almeno in presenza di una contabilità formalmente corretta per superare le cui risultanze, con procedura analitico-induttiva sono necessari altri indizi di evasione. Non si può applicare automaticamente alle imposte sui redditi il valore rilevante ai fini del registro in quanto le due imposizioni seguono regole differenti.

Sulla questione ci sono per la verità circa dodici anni di giurisprudenza di Cassazione (cfr. sentenza 4117 del 22 marzo 2002 in avanti) che hanno accettato, pur con sfumature relative alla prova contraria e/o al valore probatorio della presunzione, che il valore definito ai fini del registro divenga la base per la determinazione della plusvalenza realizzata, che si tratti di immobili o di aziende.

Conformi a questo orientamento si segnalano anche recenti precedenti di Cassazione: cfr. Ordinanza n. 8711 del 15 aprile 2014; Sentenza n. 8010/2013 depositata in data 02 aprile 2013; sentenza 6 agosto 2014, n. 17653.

Nell’Ordinanza 21632 del 14 ottobre 2014 si ammetteva l’accertamento basato sul predetto automatismo, ma al contempo ogni e più ampia prova di segno contrario da parte del contribuente.

L’Agenzia nella circolare 18/E/2010, nella quale è stato precisato che lo scostamento dei corrispettivi dichiarati nelle cessioni d’azienda (avviamento) o dei beni immobili rispetto al valore normale costituisce «un elemento presuntivo semplice», con la conseguenza che l’esistenza di questa differenza deve essere documentata con elementi dotati di gravità, precisione e concordanza insieme ad altri fattori quali, ad esempio, il valore del mutuo, i prezzi che emergono dalla ricostruzione dei ricavi in base alle indagini finanziarie o da precedenti atti di compravendita relativi al medesimo immobile.

La sentenza di ieri, con lo stesso criterio di una sentenza di qualche mese fa (n. 245 del 09/01/2014), distingue legittimamente tra valore e corrispettivo. Solo il secondo legittima l’identificazione della plusvalenza. E pare un elemento da segnalare come rilevante.

Si ricorda incidentalmente sul tema che la legge delega per la riforma tributaria ha fissato il principio – suscettibile peraltro di varie interpretazioni – secondo cui la tassazione del trasferimento di azienda dovrà essere allineata a quella prevista per i conferimenti.

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