Percentuali di ricarico: nuova conferma del fatto che da sole non possono legittimare l’accertamento.

by Luca Mariotti

La differenza tra la percentuale di ricarico sul venduto risultante dalle scritture contabili e quella media proposta dai verificatori non basta a far scattare l’accertamento.
Lo ribadisce ancora una volta la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nella ordinanza 21 marzo 2017 n. 7003 (Pres. Virgilio Rel. Greco).
Nel caso specifico si trattava di una società congrua rispetto agli studi di settore e con la contabilità in regola. Accertata solo in relazione ai ricarichi prendendo in considerazione delle fatture passive (neppure tutte) e le vendite effettuate, con l’applicazione di una percentuale di ricarico. Tale percentuale secondo la CTR, così come determinata dall’Ufficio, non sarebbe stata fondata su alcuna rilevazione effettiva, ma calcolata arbitrariamente, riguardando solamente alcuni prodotti.
La Corte rammenta come “…con riguardo al valore indiziario della percentuale di ricarico, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte rimarcato i limiti della sua sufficienza presuntiva, affermando che nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa i valori percentuali medi del settore non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che pertanto non integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, ma una semplice regola di esperienza, che senza ulteriori elementi non consente di presumere l’esistenza di attività non dichiarate, salvo che per le ipotesi di omessa dichiarazione o di dichiarazioni nulle, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” (Sez. 5, sentenza n. 7914 del 2007).
Il ricarico percentuale è quindi un elemento indiziario senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza, come correttamente argomentato dai Giudici di appello. La sentenza impugnata ha pertanto esaustivamente esaminato l’indizio supportante l’atto impositivo della amministrazione, ed ha concluso per la sua insufficienza a configurare una prova presuntiva qualificata. Ogni riesame dei dati già valutati dal giudice di merito, per i quali non si ravvisano incongruenze logiche o errori metodologici, è dunque precluso in sede di legittimità.

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