Con sentenza del 20 novembre 2025, n. 29854 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Paolitto) ha riaffermato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, ma con importanti e nel caso specifico determinanti eccezioni
Il principio era stato per la verità distillato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 17/12/2021 n.40543 che avevano ritenuto applicabile tale principio anche agli atti di imposizione tributaria. Ed in aggiunta lo avevano confermato anche nell’ipotesi in cui la notificazione non sia eseguita dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale previsto dall’art.60 d.P.R. n.600/1973 e dall’art.16, comma 4, d.lgs.n.546/1992.
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite fu allora il seguente: “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Nella Sentenza del 20 novembre la Corte, considerato il principio di scissione degli effetti della notifica un principio generale, ritiene che non assuma rilevanza la natura il notificatore quanto soltanto il fatto che siano state svolte le attività a carico della parte richiedente la notificazione entro il termine di legge.
Secondo i Giudici un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva – e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (ex plurimis, Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477) – deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata.
La scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè:
– se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;
– se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto.» (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
Nel caso specifico, però, – piuttosto che un termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo (v. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 , cit.; v. altresì, con riferimento al termine di decadenza triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982 , art. 5 , comma 51, cit., ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, Cass., 24 agosto 2022, n. 25204 ; Cass., 19 maggio 2022, n. 16229 ) – viene in rilievo un atto di riscossione (una ingiunzione di pagamento) in quanto tale soggetto al termine triennale (questa volta) di prescrizione (v., in particolare, Cass., 22 maggio 2024, n. 14312 ); e rispetto all’atto interruttivo della prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione generale secondo la quale “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.” (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell’interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un “atto che valga a costituire in mora il debitore” (art. 2943 , quarto comma, cod. civ.; v., in motivazione, Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822 , cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 , cit.; v. altresì, in tema di riscossione dell’IMU, Cass., 16 novembre 2022, n. 33681 ).
Qualunque, sia, pertanto, la regula iuris desumibile dal D.L. n. 953 del 1982 , art. 5 , comma 51, cit., – se, dunque, ai fini del decorso della prescrizione deve aversi riguardo al computo “secco” del termine triennale (con dies a quo correlato alla definitività dell’atto suscettibile di impugnazione, id est al decorso del termine di 60 gg. concesso proprio per una siffatta impugnazione; v. Cass., 22 maggio 2024, n. 14312 , cit., cui adde Cass., 2 agosto 2024, n. 21915 ; Cass., 1 luglio 2024, n. 18006 ) ovvero al decorso (intero) del terzo anno successivo alla notifica dell’atto (con costituzione in mora del debitore; Cass., 10 agosto 2022, n. 24595 ) – è certo, nella fattispecie, che la notifica della ingiunzione di pagamento si è (tardivamente) perfezionata alla data del 2 gennaio 2019, a fronte della notifica dell’atto di riscossione in data 21 aprile 2015.
Il ricorso del contribuente viene dunque accolto e la sentenza cassata.