Penalità contrattuali legittimamente deducibili dal reddito di impresa per competenza, secondo la Cassazione. Anche se non imputate a conto economico.

by Luca Mariotti

Nella Ordinanza n. 16561 della Sezione Tributaria, del 5 luglio 2107 (Pres. Piccininni, Rel Iannello) si è deciso un ricorso dell’Agenzia delle Entrate volto a contestare la statuizione della CTR, contenuta nella sentenza di appello, secondo cui l’art. 75, comma 4, t.u.i.r. (vigente ratione temporis) impone di tenere conto, nell’accertamento, della componente negativa di reddito rappresentata dalla penale contrattuale maturata (di importo rilevante essendo correlata al ritardo nella consegna di navi commissionate ad un cantiere), in quanto risultante da elementi certi e precisi desumibili dalla stessa pattuizione contrattuale.

Secondo invece l’Agenzia ricorrente nel caso specifico si tratterebbe di passività non deducibili, in quanto non ancora effettivamente sopportate.

Il rilievo si rivela infondato, secondo la Corte, postulando di fatto l’imputazione di tali passività secondo criterio di cassa: assunto, questo, privo però di fondamento sistematico, posto che nessuna norma autorizza una deroga, per esse, ai criteri d’imputazione per competenza fissati dall’art. 75 t.u.i.r. per tutti i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa.

Per altro verso non può dubitarsi della loro deducibilità ancorché non formalmente imputate al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza, trattandosi di ipotesi pienamente riconducibile alla previsione di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 75 t.u.i.r., a mente del quale «le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi …».

Ed invero, come la Corte ha già avuto modo di evidenziare, le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all’art. 1382 cod. civ. — per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico — non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d’inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa (Cass. 27/09/2011, n. 19702).

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