Particolare tenuità del fatto applicabile in caso di distruzione di fatture false. Il reato (salvo prova contraria) si considera consumato al momento dell’accertamento tributario.

by Luca Mariotti

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto contemplato nell’art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, è applicabile anche al reato di occultamento o distruzione di scritture contabili.

Lo precisa la III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella Sentenza 13616 del 5 maggio 20120 (Pres. Rosi, Rel. Andreazza).

Infatti per la Corte “Al fine di escludere la applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., la sentenza impugnata si è .. limitata a valorizzare “accordi illeciti con S. per frodare l’Erario” e l’omesso inserimento della fattura nella contabilità dell’imputato, elementi, tuttavia, questi, chiaramente rappresentativi dell’ “in sé del reato”, ricadente, invece, in astratto, per chiara scelta legislativa, all’interno di quelli per i quali detta causa di non punibilità può, per i limiti edittali generali, operare”.

Quindi in concreto se c’è stato alla base dell’azione delittuosa un accordo per frodare il Fisco questo non può escludere la particolare tenuità del fatto, essendo tale accordo un elemento costitutivo del reato stesso.

Nei fatti un imprenditore individuale è stato imputato i per i reati di cui agli articoli 8 (emissione di fatture inesistenti) e 10 (occultamento o distruzione di scritture contabili) del D.Lgs. n. 74/2000.

I primi due gradi di giudizio hanno avuto per lui esito negativo.

In Cassazione vengono esaminate varie eccezioni e rivista la sentenza di appello, seppur parzialmente, come detto.

Quanto ancora al reato di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, con riferimento all’altro aspetto della possibile prescrizione, secondo la Corte la presunta consumazione dello stesso coincide con la data dell’accertamento tributario eseguito, come la giurisprudenza ormai da tempo ha stabilito. Sarà casomai onere dell’imputato dimostrare che la distruzione sia avvenuta in un momento precedente, tale da far maturare la prescrizione.          

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