Con Ordinanza n. 31662 del 26 ottobre la Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. Fracanzani) respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva lamentato, tra l’altro, ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c. la violazione degli articoli 17, 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sotto un duplice profilo:
a) lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto non fornita la prova da parte dell’Ufficio in ordine alla conoscibilità da parte della contribuente del carattere interposto della società cartiera, ove invece dal processo verbale steso in contraddittorio con la contribuente e riportato nel corpo del ricorso dimostra il contrario. Ma la Corte rileva come la questione affrontata dalla CTR sia la mancata prova del fatto che la contribuente potesse conoscere la natura fraudolenta delle singole operazioni mentre risulterebbe che essa abbia fornito la prova di aver adottato la massima diligenza nell’operare con la ditta rivelatasi interposta;
b) lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuta fornita la prova della buona fede del contribuente che ha estratto visura (CERVED) della ditta con cui operava, ottenuto certificato di carichi pendenti (riscontrando una pendenza di secondaria importanza) e verificato che i prezzi non erano inferiori alla media.
Sul punto, il contribuente ha dimostrato di poter vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi che dimostrino la sua massima diligenza nell’accertarsi dell’esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso (e plurimis, Cass. V, n. 15369/2020).
Quindi nella fattispecie la CTR ha fatto buon governo di questi principi individuando i comportamenti -non solo formali- posti in essere dalla parte contribuente e ritenuti apprezzabili dalla commissione territoriale con un bilanciamento di merito insuscettibile di scrutinio avanti alla Suprema Corte di legittimità.
