Operazioni oggettivamente Inesistenti: le dichiarazioni di terzi hanno natura indiziaria e non invertono l’onere della prova a carico dell’Amministrazione Finanziaria.

by AdminStudio

Con l’Ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1381 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lenoci, Rel. Lume), offrendo spunti di notevole interesse, si sofferma con precisione sulla delicata gerarchia delle prove e, in particolare, sulla valenza delle dichiarazioni rese da terzi in fase di accertamento.

I giudici di legittimità ribadiscono il principio cardine del nostro ordinamento secondo cui “nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento – hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova”.

Il nucleo della controversia riguardava il disconoscimento, da parte di alcuni gestori di impianti di distribuzione, delle sigle apposte sulle schede di acquisto carburante prodotte dal contribuente, un agente di commercio. L’Agenzia delle Entrate pretendeva di elevare tali dichiarazioni a prova certa della fittizietà delle operazioni, ovvero di operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP accoglieva in parte l’appello del contribuente. La CTR rigettava l’appello erariale pervenendo all’annullamento integrale dell’avviso.

Come noto in tema di operazioni oggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214; Cass. 19/04/2025, n. 10336).

Quanto alla natura e consistenza della prova di cui è onerata l’Amministrazione la Corte ha precisato che ai fini dell’accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove «certe» (Cass. 15/06/2022, n. 19214). Spetterà poi al contribuente l’onere di fornire gli elementi probatori volti a dimostrarne l’effettiva esistenza.

In sostanza secondo i Giudici la prova dell’Ufficio non deve essere necessariamente “certa” , ma debba comunque superare la soglia del “ragionamento probabilistico” per essere considerata una presunzione valida ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Nel caso di specie la CTR aveva ritenuto che l’elemento offerto dall’amministrazione finanziaria, cioè le dichiarazioni dei terzi (i soggetti responsabili degli impianti di distribuzione del carburante emittenti le fatture, i quali non riconoscevano come proprie le sigle apposte sulle schede di acquisto carburante prodotte dal contribuente stesso), non fosse sufficiente a determinare la suddetta inversione dell’onere probatorio in quanto semplice indizio privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per assurgere a presunzione.

La Corte, confermando il buon operato del giudice di seconde cure, ha quindi respinto il ricorso dell’Ufficio.

 

 

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