Operazioni inesistenti: prova a carico dell’Amministrazione per i Giudici di merito. A quando l’applicazione espressa del nuovo 5-bis?

by admintrib

La stampa specialistica ha visto nella sentenza della CGT di primo grado di Roma n. 11120 del 14 ottobre una delle prime applicazioni del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. 546/92 (aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130) secondo cui “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

In realtà un espresso rinvio alla norma sull’onere della prova non si intravede nella motivazione.

La questione riguarda operazioni ritenute genericamente documentate e non inerenti in relazione alla attività ispettiva della Guardia di Finanza con cui erano contestate violazioni relative a costi indeducibili. L’Ufficio ritieneva, in relazione a diverse fatture emesse da vari soggetti per prestazioni cedute alla ricorrente, l’indeducibilità, in ragione della mancanza di idonea documentazione a supporto dei costi ivi esposti, la mancanza di certezza nonché la non oggettiva determinabilità degli stessi. Desume ciò dall’asserita genericità delle informazioni presenti nelle fatture e, di riflesso, dalla ritenuta inconsistenza delle difese della contribuente che – per la parte resistente “si è sempre limitata, infatti, ad esibire dei preventivi che però, sulla base della loro analisi, non potevano in alcun modo poter essere ritenuti idonei a supportare la deducibilità dei componenti negativi in oggetto” e dalla insufficienza dei dettagli offerti in merito alle prestazioni rese, alla quantità e qualità delle stesse. Assume pertanto la violazione dell’art. 109 TUIR in quanto i componenti di reddito non risulterebbero certi nell’esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell’ammontare.

La CTG rileva che è incontestato nel caso in esame l’avvenuto – tracciabile – pagamento di ciascuna delle prestazioni oggetto di fatturazione, così come incontestato il collegamento tra le prestazioni fatturate e la natura dell’attività della ricorrente; è altrettanto incontestato che l’Ufficio non abbia ritenuto le operazioni oggetto di fatturazione inesistenti e quindi penalmente rilevanti dacchè non risulta alcuna trasmissione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica; è altresì parimenti incontestata la regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle fatture quali documenti certamente idonei a dimostrare il costo d’impresa.

L’Ufficio a sostegno delle proprie tesi assume e fa propria una non meglio chiarita genericità dei preventivi e delle stesse fatture posti a base e sostegno della dichiarata deducibilità dei costi; a tal fine l’intera motivazione del provvedimento è sintetizzata nelle frasi con le quali si evidenzia solo – e soltanto – che la contribuente “non ha fornito una completa ed esaustiva indicazione dei servizi acquistati, limitandosi a produrre ai verificatori una serie di preventivi indicanti informazioni generiche che ripropongono quanto già evidenziato nelle fatture, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito alla natura, quantità e qualità delle prestazioni alla base delle stesse.”

Viene pertanto richiamato l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione (cfr. per tutte Cass.Sez. 5 -, Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020): “Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima.”

L’atto impugnato pertanto viene annullato senza alcun espresso riferimento alla nuova normativa, ma riferendosi sostanzialmente, tramite la citazione della Suprema Corte, al normale onere che grava ex art. 2697 c.c. per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Regola generale a cui la recente riforma aggiunge un po’ più di rigore prevedendo espressamente l’annullamento dell’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

 

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