Operazioni inesistenti: le risultanze del processo penale sono utilizzabili nel processo tributario, ma con le regole probatorie del medesimo

by admintrib

Con l’ordinanza n. 124 del 4 gennaio 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Succio) i Giudici di Legittimità si concentrano su una sentenza di appello nella quale la CTR, recependo acriticamente le risultanze del giudizio penale, aveva annullato l’atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado, in quanto risulterebbe agli atti di causa un “deficit probatorio diretto” anche sul presupposto che gli accertamenti del giudizio penale “risultano utili anche in questa sede”.

La Corte non contesta il principio ma riporta alle regole probatorie in materia di operazioni (soggettivamente) inesistenti. I principi ripetutamente affermati sono quelli per cui (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Quindi contrariamente a ciò che rileva la CTR non è necessaria, in questo ambito almeno, la prova diretta del coinvolgimento dei contribuenti nella frode

Così operando la CTR ha del tutto svalutato ed in concreto non valutato – come avrebbe dovuto – gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio la cui presenza agli atti avrebbe potuto far ribaltare l’onere probatorio in capo ai contribuenti.

Pur sostanzialmente condividendo l’impostazione rigorosa della Corte non siamo tuttavia affatto d’accordo su un punto. Non vi è nessun “ribaltamento” (per usare le parole della motivazione) dell’onere probatorio in questo caso. La prova può essere tuttavia fornita per presunzioni che devono essere gravi precise e concordanti. Ovviamente il contribuente potrà difendersi con ogni mezzo (anche valorizzando le considerazioni emerse nel giudizio penale) ed anche attingendo a presunzioni di segno contrario. Non siamo in ambito di agevolazioni fiscali, quindi nessuna inversione è ammessa da un punto di vista metodologico.

 

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