Onere della prova nelle notifiche a mezzo posta: la “presunzione di conoscenza” non esonera l’Ente dall’identificazione dell’atto

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 8 gennaio 2026 n. 398 (Pres. Lenoci Rel. Di Marzio) affronta la questione del valore probatorio di una raccomandata prodotta dall’INPS per dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione del credito tributario (contributi SSN). L’Istituto aveva depositato la copia del modello meccanografico di invio e l’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario nel 2005, sostenendo che tali documenti fossero sufficienti a far presumere la conoscenza dell’atto di costituzione in mora.

La Suprema Corte analizza l’applicazione dell’art. 1335 c.c., secondo cui ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.

Per orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità ha spesso affermato che la consegna del plico fa presumere la conoscenza del suo contenuto; spetterebbe quindi al contribuente l’onere di provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso.

La Corte chiarisce tuttavia che tale inversione dell’onere della prova non è automatica. Essa scatta solo se l’Ente impositore è in grado di ricollegare la notifica a un documento specifico, individuabile nei dati riportati e depositato almeno in copia.

Nel caso di specie, l’INPS non aveva fornito elementi per ricondurre la ricevuta di ritorno a una specifica richiesta di pagamento relativa al credito in oggetto.

La CTR aveva rilevato che dall’avviso di ricevimento non era “ricavabile l’oggetto e il contenuto della raccomandata”.

La Cassazione ha confermato tale impostazione, sottolineando che l’Istituto si era limitato ad “affermare” che si trattasse di una richiesta di pagamento, senza allegare prove concrete della riconducibilità del plico a quel determinato atto.

L’ordinanza cristallizza un principio fondamentale per la difesa del contribuente:

“In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l’Ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia”.

Questa pronuncia dovrebbe ragionevolmente impedire agli Enti di sanare decadenze o prescrizioni attraverso la produzione di semplici “veline” o ricevute postali generiche prive di correlazione certa con l’atto impositivo o interruttivo. Per il difensore tributario, il punto di attacco non è più solo la ricezione del plico, ma la correlazione oggettiva tra la ricevuta di spedizione e il documento di cui si dichiara il contenuto.

 

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