Omesso versamento di ritenute previdenziali: la pene pecuniaria può sostituire quella detentiva.

by Luca Mariotti

La Sentenza 18 dicembre 2014, n. 52511 della CassazioneCass_Pen_52511_2014 si occupa del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (Decreto Legge 463/1983 – convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis). In tale contesto la Corte ha accolto il motivo di impugnazione con cui il ricorrente censura il diniego da parte della Corte territoriale della richiesta di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, diniego fondato sull’assunto che si tratterebbe di reato che dimostra l’insolvibilità del condannato.

Nella sentenza si fa riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite sentenza n. 24476/2010 che ha stabilito, sebbene con riferimento alla previsione dettata dall’art. 58, legge n. 689/981, che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.

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