Nel reato di cui all’art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate) il neo amministratore risponde esattamente come l’amministratore sotto la cui gestione si sono verificati i fatti.
Lo ha ribadito la Cassazione con Sentenza 25 settembre 2014 n. 39437.
Infatti, come già evidenziato dalla Corte in fattispecie simile (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3636 del 2014), l’assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel caso in esame, non si trattava di un debito verso l’erario particolarmente remoto o nascosto, poiché si trattava di versamenti dovuti sulla base dell’ultima dichiarazione (presentata nello stesso anno 2005) e quindi bastava, prima di assumere la carica di amministratore, chiedere di visionare la documentazione fiscale più recente. Le verifiche dunque erano assai semplici e coincidevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica: si trattava di un debito (con conseguente obbligo di versamento) risultante dall’ultima dichiarazione fiscale e quindi facilmente constatabile.