Omesso invio dell’avviso di trattazione: la sentenza è nulla. Se il vizio riguarda il giudizio di appello e la questione è di diritto, la decisione può essere presa in Cassazione senza retrocessione al Giudice di appello.

by AdminStudio

La sentenza n. 25433 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 23 settembre 2024 (Pres.e Rel. Crucitti) conferma un orientamento ormai consolidato per il quale l’omessa comunicazione dell’udienza rende affetta da nullità la sentenza.

La ricorrente, Con il primo motivo di ricorso aveva dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 24 Cost. e agli artt.61, 31, 34 e 17 D.Lgs. n.546 del 1992 e 45 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005. In particolare, la ricorrente rassegnava che il suo difensore nei gradi di merito presso il quale aveva eletto domicilio non aveva ricevuto (come da attestazione della Segreteria della C.T.R. allegata in atti) l’avviso di trattazione da parte della Segreteria il che avrebbe comportato la mancata comparizione in udienza, come comprovato dal verbale di udienza riportato in ricorso e allegato, anch’esso in atti.

Per la Corte la censura di nullità alla sentenza impugnata mossa con il primo motivo di ricorso è fondata, con assorbimento dei restanti mezzi di impugnazione.

Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza (artt. 31 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992) adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione della Commissione tributaria (cfr. Cass. n. 13654/ 2011; Cass. n.23607/2012; conf. Cass. n. 11487/2013) Anche successivamente si è ribadito che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 1786/2016; Cass. 11/07/2018, n. 18279).

Ciononostante si è, di recente, statuito che nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce sì una nullità processuale, ma non determina la retrocessione del processo alla C.T.R., ove non siano necessari accertamenti meritali e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio” (v. Cass. n. 22890 del 21/07/2022 e di recente, Cass. n. 9030 del 4.4.2024).

Nel caso di specie, comprovato che al difensore della Società non venne effettuata la prescritta comunicazione e che lo stesso non prese parte, quindi, all’udienza di trattazione fissata innanzi alla C.T.R. con evidente violazione del principio del diritto al contraddittorio, e assorbito in ogni caso il secondo motivo di ricorso (con il quale si deduce la nullità della sentenza per avere affermato che era presente la parte laddove all’udienza fissata nessuno comparì per la Società), va rilevato che alcune delle ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata (come sopra illustrate) presuppongono accertamenti meritali onde non può trovare applicazione il principio da recente statuito e sopra riportato.

Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia – Brescia, in diversa composizione.

 

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