“L’iscrizione al catasto realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare il bene all’imposta (cfr. Cass. n. 20319 del 2017, in motivazione, con riferimento ad Ici ed Imu; Cass. n. 8781 del 2015; Cass. n. 3436 del 2019; Cass.n. 11646 del 2019)» (Cass. n. 39574 del 2021). E, ancor più chiaramente, presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l’iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (Cass. n. 11646 del 2019).
Questi sono i principi enunciati dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nella Ordinanza 14 aprile 2022 n. 12221 (Pres. Napolitano, Rel. Delli Priscoli) respingendo il ricorso di un contribuente che aveva affermato invece la necessità che il momento impositivo fosse ricollegato alla effettiva fine dei lavori e non alla richiesta di accatastamento.
Pare di capire tuttavia che la questione non sia del tutto schematizzabile nei termini precedenti, ad onta del fatto che i commenti sui principali quotidiani giuridici si siano limitati al dato letterale.
Non è dato sapere dalla motivazione quale sia stata nel caso specifico la modalità di accatastamento. Ovvero se in una categoria effettiva o in una categoria provvisoria o “fittizia” in attesa della fine dei lavori. Su questo ultimo versante infatti sappiamo che non mancano pronunce di segno diametralmente opposto.
Ricordiamo al riguardo per esempio la sentenza 11694/2017 della Sezione Tributaria nella quale si legge testualmente:
“Questi principi vanno condivisi, in quanto la struttura normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento.
Occorre tuttavia chiarire che a questi fini è significativo unicamente l’accatastamento reale, perché l’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 d.lgs. 504/1992, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva.
In particolare, il classamento nella categoria fittizia F/3 (“unità in corso di costruzione”) – pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura – non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile.
In presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera)”.
Quindi i principi enunciati dalla Sezione filtro non sembrano aver valore generale se non in caso di accatastamento “reale”. Non bisogna tuttavia dimenticare che è ammesso l’accatastamento in categorie fittizie ovvero quelle che, pur se non previste nel quadro generale delle categorie (visto che ad esse non è associato un valore catastale), sono state inserite per permettere comunque l’individuazione nel Catasto (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare).
