Obbligo di contraddittorio procedimentale generalizzato. Anche nell’antielusione.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2015 risolve un dubbio interpretativo in relazione alla normativa antielusiva recata dall’articolo 37-bis del DPR 600/73. Ovvero cosa accada nel caso in cui l’Amministrazione non rispetti il termine per le risposte dei contribuenti ai sensi del comma 4 dell’articolo citato.

La norma, ricordiamolo, prevede che “L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2”.

Secondo la prospettazione della ricorrente Agenzia delle Entrate la nullità scatterebbe solo in caso di omesso invio della richiesta di chiarimenti e non anche nel caso del mancato rispetto del termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’atto di accertamento.

La Corte ritiene che alla fattispecie in questione debba applicarsi il consolidato orientamento sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, principio promanante dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza Sopropè e altre) e fatto ormai proprio dalla Cassazione stessa. Anzi, espressamente si afferma l’equiparazione -già altre volte chiaramente affermata nella giurisprudenza dì legittimità (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 406 del 14.1.2015; Sez. 5, n. 25759 del 5.12.2014) e desumibile dalla pronuncia di Cass. Civ., SS.UU. n. 18184 del 29.7.2013 – delle conseguenze invalidanti dell’accertamento impositivo disciplinato dal DPR n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 4, in caso di difformità dal modello legale, con quelle che derivano dalla violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede il diritto del contribuente a presentare apposite memorie difensive entro sessanta giorni dalla consegna del P.V.C.

La conseguenza (invalidante appunto) è a maggior ragione desumibile da una norma specifica (comma 4 dell’articolo 37-bis citato) che prevede un certo iter “a penda di nullità”, sottolinea quindi la Corte, non aderendo all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e respingendo il ricorso.

 

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